giovedì 11 ottobre 2012

Incidente con auto estera

L’Ufficio Centrale Italiano (UCI) istituito nel 1953, e’ l’organo nazionale di assicurazione per i veicoli in circolazione sul territorio italiano. Esso gestisce le pratiche necessarie al risarcimento dei danni causati dai veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Provvede anche per gli incidenti che avvengono nella Repubblica di San Marino e nella Citta’ del Vaticano. Suo compito e’ di liquidare i danni e pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi.
CARTA VERDE
La Carta Verde e’ il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero, essendo in regola con l’obbligo di assicurazione RCA (Responsabilita’ Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato. Essa e’ rilasciata sotto la responsabilita’ dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione. Per l’Italia, e’ l’UCI.
LA CARTA VERDE E’ RICHIESTA IN:
Albania, Andorra, Bulgaria, Bosnia, Erzegovina, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Macedonia, Malta, Marocco, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.
INCIDENTI IN ITALIA
In caso d’incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre inviare una lettera raccomandata A/R all’UCI, C.so Sempione, 39 20145 Milano.
Devono essere forniti i seguenti dati:
* targa del veicolo estero
* caratteristiche tecniche del veicolo estero (autovettura, moto, autocarro), la marca e il modello
* cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
* cognome, nome e indirizzo del conducente
* nome della compagnia assicurativa del veicolo estero
* estremi dell’autorita’ eventualmente intervenuta per l’incidente (polizia stradale, vigili, ecc) con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza
* copia della constatazione amichevole d’incidente (CID), se disponibile * copia della Carta Verde esibita dal conducente estero, se disponibile * descrizione dell’incidente.
1) Se nell’incidente fossero stati provocati danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui gli oggetti sono disponibili per l’ispezione che accerti l’entita’ del danno.
2) Se fossero state provocate lesioni personali, occorre indicare l’eta’, l’attivita’ e il reddito del soggetto, l’entita’ delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
L’UCI, con i dati forniti nella raccomandata, provvedera’ ad incaricare della trattazione del sinistro il responsabile nominato dalla compagnia estera. Se i dati forniti non permettessero di individuare la compagnia estera, sarebbero a cura dell’Ufficio gli accertamenti per rintracciarla e provvedendo, se non ce ne fosse alcuna, alla verifica dei presupposti per l’applicazione della Direttiva 166/72
POLIZZE TEMPORANEE
E’ possibile che ai veicoli immatricolati in Italia non sia rilasciata, dall’assicuratore, la Carta Verde; in tal caso l’UCI rilascia quelle temporanee valide per: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.
INCIDENTE DI VEICOLO ITALIANO ALL’ESTERO
La mancata attuazione, entro il 20 luglio 2002, della Direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva assicurazione dei veicoli) fa si’ che le azioni per il risarcimento non si svolgano ne’ celermente ne’ agevolmente per il proprietario di veicolo italiano vittima di un sinistro all’estero.
L’obiettivo della Direttiva e’ di facilitare e accelerare la liquidazione dei sinistri negli Stati UE, e prevede che ogni Stato membro debba:
1) imporre sanzioni per accelerare le procedure di risarcimento, qualora la compagnia di assicurazione della controparte straniera impieghi piu’ di tre mesi a fornire una risposta motivata alla richiesta di indennizzo;
2) istituire centri di informazione che assistano le vittime nell’individuazione della compagnia della controparte;
3) creare un organismo di indennizzo incaricato di liquidare il sinistro, qualora non sia stato designato alcun mandatario o se la compagnia impieghi troppo tempo per la liquidazione.
Ogni compagnia e’ tenuta, sempre per la Direttiva, a designare un mandatario- responsabile per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato UE, in modo che le vittime degli incidenti possano trattare direttamente, nel proprio Paese e nella propria lingua, con il responsabile della compagnia avversaria .
L’Italia, la Francia, il Lussemburgo, l’Irlanda e il Portogallo non hanno provveduto alla attuazione della normativa, per questo la Commissione Europea ha deciso di adire la Corte di Giustizia, lo scorso aprile, contro i cinque Stati, membri dell’Unione.
Cosa fare, allora, se si dovesse rimanere coinvolti in un incidente in un Paese della Unione?
Prima di partire e’ bene informarsi presso la propria compagnia, e rivolgersi, anche se questo organo non ha piu’ alcun obbligo di intervento in caso di incidente all’estero, all’UCI, in vista degli sviluppi o meglio della attuazione della direttiva anche in Italia.

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