giovedì 11 ottobre 2012

Incidente con auto estera

L’Ufficio Centrale Italiano (UCI) istituito nel 1953, e’ l’organo nazionale di assicurazione per i veicoli in circolazione sul territorio italiano. Esso gestisce le pratiche necessarie al risarcimento dei danni causati dai veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Provvede anche per gli incidenti che avvengono nella Repubblica di San Marino e nella Citta’ del Vaticano. Suo compito e’ di liquidare i danni e pagare agli aventi diritto i relativi indennizzi.
CARTA VERDE
La Carta Verde e’ il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero, essendo in regola con l’obbligo di assicurazione RCA (Responsabilita’ Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato. Essa e’ rilasciata sotto la responsabilita’ dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d’immatricolazione. Per l’Italia, e’ l’UCI.
LA CARTA VERDE E’ RICHIESTA IN:
Albania, Andorra, Bulgaria, Bosnia, Erzegovina, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Macedonia, Malta, Marocco, Malta, Moldavia, Polonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.
INCIDENTI IN ITALIA
In caso d’incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre inviare una lettera raccomandata A/R all’UCI, C.so Sempione, 39 20145 Milano.
Devono essere forniti i seguenti dati:
* targa del veicolo estero
* caratteristiche tecniche del veicolo estero (autovettura, moto, autocarro), la marca e il modello
* cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
* cognome, nome e indirizzo del conducente
* nome della compagnia assicurativa del veicolo estero
* estremi dell’autorita’ eventualmente intervenuta per l’incidente (polizia stradale, vigili, ecc) con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza
* copia della constatazione amichevole d’incidente (CID), se disponibile * copia della Carta Verde esibita dal conducente estero, se disponibile * descrizione dell’incidente.
1) Se nell’incidente fossero stati provocati danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui gli oggetti sono disponibili per l’ispezione che accerti l’entita’ del danno.
2) Se fossero state provocate lesioni personali, occorre indicare l’eta’, l’attivita’ e il reddito del soggetto, l’entita’ delle lesioni, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
L’UCI, con i dati forniti nella raccomandata, provvedera’ ad incaricare della trattazione del sinistro il responsabile nominato dalla compagnia estera. Se i dati forniti non permettessero di individuare la compagnia estera, sarebbero a cura dell’Ufficio gli accertamenti per rintracciarla e provvedendo, se non ce ne fosse alcuna, alla verifica dei presupposti per l’applicazione della Direttiva 166/72
POLIZZE TEMPORANEE
E’ possibile che ai veicoli immatricolati in Italia non sia rilasciata, dall’assicuratore, la Carta Verde; in tal caso l’UCI rilascia quelle temporanee valide per: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.
INCIDENTE DI VEICOLO ITALIANO ALL’ESTERO
La mancata attuazione, entro il 20 luglio 2002, della Direttiva 2000/26/CE (Quarta direttiva assicurazione dei veicoli) fa si’ che le azioni per il risarcimento non si svolgano ne’ celermente ne’ agevolmente per il proprietario di veicolo italiano vittima di un sinistro all’estero.
L’obiettivo della Direttiva e’ di facilitare e accelerare la liquidazione dei sinistri negli Stati UE, e prevede che ogni Stato membro debba:
1) imporre sanzioni per accelerare le procedure di risarcimento, qualora la compagnia di assicurazione della controparte straniera impieghi piu’ di tre mesi a fornire una risposta motivata alla richiesta di indennizzo;
2) istituire centri di informazione che assistano le vittime nell’individuazione della compagnia della controparte;
3) creare un organismo di indennizzo incaricato di liquidare il sinistro, qualora non sia stato designato alcun mandatario o se la compagnia impieghi troppo tempo per la liquidazione.
Ogni compagnia e’ tenuta, sempre per la Direttiva, a designare un mandatario- responsabile per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato UE, in modo che le vittime degli incidenti possano trattare direttamente, nel proprio Paese e nella propria lingua, con il responsabile della compagnia avversaria .
L’Italia, la Francia, il Lussemburgo, l’Irlanda e il Portogallo non hanno provveduto alla attuazione della normativa, per questo la Commissione Europea ha deciso di adire la Corte di Giustizia, lo scorso aprile, contro i cinque Stati, membri dell’Unione.
Cosa fare, allora, se si dovesse rimanere coinvolti in un incidente in un Paese della Unione?
Prima di partire e’ bene informarsi presso la propria compagnia, e rivolgersi, anche se questo organo non ha piu’ alcun obbligo di intervento in caso di incidente all’estero, all’UCI, in vista degli sviluppi o meglio della attuazione della direttiva anche in Italia.

Assicurazione Giornaliera auto e moto

Che cos'è l' assicurazione auto giornaliera?

E' un particolare tipo di polizza che realizza uno straordinario vantaggio nei
confronti degli automobilisti.
Non tutti sono a conoscenza che sussistono delle polizze giornaliere che fanno pagare
un premio di effettivo utilizzo dei giorni, e nello stesso tempo concedono all' assicurato
una copertura totale.

Portiamo come esempio chi  utilizza la macchina per spostarsi
 una o due volte alla settimana in tal caso si paga un premio relativo all' effettivo utilizzo.


Come funziona?

Essendo obbligatoria l' assicurazione, la copertura vale per l' intero periodo, anche nei giorni in
cui si prevede che la macchina stia ferma i motivi sono tanti supponiamo un cambio improvviso di programma
o un' urgenza o ancora in caso di furto ecc..
Non è necessario stabilire alla stipula del contratto i giorni in cui poter utilizzare  l'automobile,
ci sono alcune agenzie in cui è possibile telefonare anche il giorno prima per poter formulare un accordo.


Chi stipulerà questa polizza?


E'  sufficiente fare un rapido calcolo: premio base+il costo di attivazione x numero giorni di utlizzo= premio base annuo,
che può essere raffrontato con le normali polizze, ovviamente stipulerà la polizza colui il quale utilizza l'autmobile per meno
di 120 giorni all' anno.

INCIDENTE CON UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO

Cosa succede in queste circostanze? Cosa bisogna fare? Prima di rispondere a queste domande facciamo riferimento ad un episodio che ha avuto come protagonista D.F.,il quale fu investito mentre era a bordo del suo scooter da una lancia beta non assicurata. La prima cosa che il Sig. D.F fece fu quello di prendere il numero di targa dell' automobile procedendo all' identificazione del soggetto che era alla giuda dell' autovettura nonchè alla richiesta di risarcimento danni che gli viene immediatamente negata,così il "soggetto danneggiato" si rivolge all' Associazione di categoria delle compagnie di assicurazione venendo a conoscenza che l' automobilista non era assicurata da circa tre anni.
In tale circostanza D.F. decide di valersi di un fondo stanziato per risarcire le vittime da incidenti con veicoli non assicurati,facendo appoggio ad Assitalia la quale gli nega il risarcimento.
A questo punto il "danneggiato" cita dinanzi il giudice di pace sia il guidatore dell' automobile non assicurata che Assitalia,rivolgendosi al giudice chiedendo di accertare la responsabilità dell' incidente e condannare l' automobilista e Assitalia al risarcimento dei danni.
L' automobilista non si presenta in giudizio e Assitalia denuncia il fatto che il"danneggiato non abbia portato efficaci prove sul fatto che l' automobilista non sia in realtà assicurato.
In conclusione il giudice di pace ha ritenuto sufficienti le prove raccolte dal Sign. D.F.,il quale non era tenuto neanche a fornire tutte queste prove per ottenere il risarcimento ma ciò doveva essere a carico di coloro i quali lo negavano.
A CHI CI SI DEVE RIVOLGERE SE IL VEICOLO RESPONSABILE DEL SINISTRO NON E' ASSICURATO O NON E' IDENTIFICATO?
La richiesta può essere presentata alla CONSAP_Gestione F.G.V.S._Organismo di indennizzo italiano via Yser 14,00198 Roma, tel. 06.85.79.63.34. e mail organismo@consap.it
COME SI FA A RISALIRE ALL' ASSICURATORE ESTERO DEL VEICOLO RESPONSABILE DEL SINISTRO,SE SI CONOSCE SOLO IL NUMERO DI TARGA? COME INDIVIDUARE IL MANDATARIO NOMINATO IN ITALIA DALL' ASSICURATORE ESTERO?
In ogni Stato dello Spazio Economico Europeo le imprese che esercitano l' assicurazione r.c auto sono tenute a designare un mandatario che però sia diverso da quello in cui hanno la propria sede legale. Per tanto coloro i quali risiedono in Italia rimasti vittime di incidenti stradali avvenuti in un paese del sistema Carta Verde, da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello spazio economico europeo per poter ottenere il risarcimento dei danni potranno rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dall’ impresa con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro.
Per discernere l’ assicuratore estero del veicolo che ha cagionato l’ incidente nonché il mandatario è necessario Scrivere all’ ISVAP_ via del Quirinale 21_ 00187 Roma inviando in alternativa :
_ un fax al presente numero 0642133730
_un messaggio e mail all’ indirizzo controinformazioni@isvap.it Indicando in modo chiaro tutti i presupposti per poter risalire ai soggetti interessati.
In fine è l’ISVAP che raccoglie tutte le informazioni necessarie e risponde all‘ interessato.

COSA SI INTENDE PER DANNO DA FERMO

Con la locuzione Danno da Fermo possiamo riferirci ad un ulteriore danno,il quale in sostanza
si realizza  successivamente rispetto al danno prodotto alla struttura del veicolo.

Tale locuzione può  identificarsi sotto due particolari fattispecie che sono danno emergente e lucro cessante

Il danno emergente è disciplinato dall' articolo 1223 del codice civile il quale sancisce che,
il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi la perdita subita
 dal creditore come mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza diretta ed immediata,cioè
quando il non utilizzo del veicolo obbliga il proprietario al versamento di somme di denaro.



Il lucro cessante è disciplinato dall' articolo 2056 del codice civile il quale sancisce che il risarcimento
dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1123,1226 e 1227,
il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.


Il lucro cessante è in sostanza il mancato guadagno conseguenza diretta del fatto dannoso.



Distinguiamo 2 tipi di fermo:

a) il fermo effettivo

b) il fermo tecnico





Il primo è il lasso di tempo in cui il veicolo non poteva circolare in seguito all' avvenuto incidente.

Il secondo rappresenta il periodo di tempo necessario affinchè il veicolo possa essere riparata.

Indennizzo diretto Quando si applica

La nuova normativa del risarcimento diretto si applica ai sinistri avvenuti dopo il 1° febbraio 2007 che coinvolgono due veicoli a motore targati o con ciclomotore con targa nuova.

La nuova legge interessa comunque soltanto gli incidenti tra due veicoli italiani e non si applica nel caso in cui sia coinvolto nell' incidente un veicolo o più di nazionalità estera.


L' indennizzo diretto si applica soltanto in presenza di danni danni materiali, cioè quelli riportati dall’autoveicolo e  danni fisici del solo conducente, ma soltanto se di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità).

Non si applica quindi al trasportato, in caso di tamponamento a tre o più auto, in caso di scontro tra un’auto e un ciclomotore con vecchia targa, in caso di scontro tra un’auto ed una bicicletta o tra un’auto e un pedone,in caso di incidente tra auto e mezzi agricoli e quando si possa ipotizzare la presenza di un terzo responsabile, come ad esempio in presenza di ghiaccio per terra che abbia causato l’urto o di terzo veicolo che abbia creato intralcio alla circolazione.

Calcolo danno biologico agg 2007

Di seguito la tabella del danno biologico di lieve entità, sotto i 9 punti di invalidità permanente, di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni riportando gli importi relativi ai punti di invalidità, aggiornati dal Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12 giugno 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007.




Punti di invalidità

Età
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
2 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
3 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
4 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
5 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
6 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
7 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
8 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
9 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
10 697,92 1535,42 2512,51 3629,18 5234,40 7118,78 9282,34 11725,06 14446,94
11 694,43 1527,75 2499,95 3611,04 5208,23 7083,19 9235,92 11666,43 14374,71
12 690,94 1520,07 2487,39 3592,89 5182,06 7047,60 9189,51 11607,81 14302,47
13 687,45 1512,39 2474,82 3574,75 5155,88 7012,00 9143,10 11549,18 14230,24
14 683,96 1504,72 2462,26 3556,60 5129,71 6976,41 9096,69 11490,55 14158,01
15 680,47 1497,04 2449,70 3538,45 5103,54 6940,81 9050,28 11431,93 14085,77
16 676,98 1489,36 2437,14 3520,31 5077,37 6905,22 9003,87 11373,30 14013,54
17 673,49 1481,68 2424,57 3502,16 5051,20 6869,63 8957,45 11314,68 13941,30
18 670,00 1474,01 2412,01 3484,02 5025,02 6834,03 8911,04 11256,05 13869,07
19 666,51 1466,33 2399,45 3465,87 4998,85 6798,44 8864,63 11197,43 13796,83
20 663,02 1458,65 2386,89 3447,72 4972,68 6762,84 8818,22 11138,80 13724,60
21 659,53 1450,98 2374,32 3429,58 4946,51 6727,25 8771,81 11080,18 13652,36
22 656,04 1443,30 2361,76 3411,43 4920,34 6691,66 8725,40 11021,55 13580,13
23 652,56 1435,62 2349,20 3393,29 4894,16 6656,06 8678,98 10962,93 13507,89
24 649,07 1427,94 2336,64 3375,14 4867,99 6620,47 8632,57 10904,30 13435,66
25 645,58 1420,27 2324,07 3357,00 4841,82 6584,88 8586,16 10845,68 13363,42
26 642,09 1412,59 2311,51 3338,85 4815,65 6549,28 8539,75 10787,05 13291,19
27 638,60 1404,91 2298,95 3320,70 4789,48 6513,69 8493,34 10728,43 13218,95
28 635,11 1397,24 2286,39 3302,56 4763,30 6478,09 8446,93 10669,80 13146,72
29 631,62 1389,56 2273,82 3284,41 4737,13 6442,50 8400,51 10611,18 13074,48
30 628,13 1381,88 2261,26 3266,27 4710,96 6406,91 8354,10 10552,55 13002,25
31 624,64 1374,20 2248,70 3248,12 4684,79 6371,31 8307,69 10493,93 12930,01
32 621,15 1366,53 2236,14 3229,97 4658,62 6335,72 8261,28 10435,30 12857,78
33 617,66 1358,85 2223,57 3211,83 4632,44 6300,12 8214,87 10376,67 12785,55
34 614,17 1351,17 2211,01 3193,68 4606,27 6264,53 8168,46 10318,05 12713,31
35 610,68 1343,50 2198,45 3175,54 4580,10 6228,94 8122,04 10259,42 12641,08
36 607,19 1335,82 2185,89 3157,39 4553,93 6193,34 8075,63 10200,80 12568,84
37 603,70 1328,14 2173,32 3139,24 4527,76 6157,75 8029,22 10142,17 12496,61
38 600,21 1320,46 2160,76 3121,10 4501,58 6122,15 7982,81 10083,55 12424,37
39 596,72 1312,79 2148,20 3102,95 4475,41 6086,56 7936,40 10024,92 12352,14
40 593,23 1305,11 2135,64 3084,81 4449,24 6050,97 7889,99 9966,30 12279,90
41 589,74 1297,43 2123,07 3066,66 4423,07 6015,37 7843,57 9907,67 12207,67
42 586,25 1289,76 2110,51 3048,51 4396,90 5979,78 7797,16 9849,05 12135,43
43 582,76 1282,08 2097,95 3030,37 4370,72 5944,18 7750,75 9790,42 12063,20
44 579,27 1274,40 2085,38 3012,22 4344,55 5908,59 7704,34 9731,80 11990,96
45 575,78 1266,72 2072,82 2994,08 4318,38 5873,00 7657,93 9673,17 11918,73
46 572,29 1259,05 2060,26 2975,93 4292,21 5837,40 7611,52 9614,55 11846,49
47 568,80 1251,37 2047,70 2957,78 4266,04 5801,81 7565,10 9555,92 11774,26
48 565,32 1243,69 2035,13 2939,64 4239,86 5766,22 7518,69 9497,30 11702,02
49 561,83 1236,02 2022,57 2921,49 4213,69 5730,62 7472,28 9438,67 11629,79
50 558,34 1228,34 2010,01 2903,35 4187,52 5695,03 7425,87 9380,04 11557,56
51 554,85 1220,66 1997,45 2885,20 4161,35 5659,43 7379,46 9321,42 11485,32
52 551,36 1212,98 1984,88 2867,06 4135,18 5623,84 7333,05 9262,79 11413,09
53 547,87 1205,31 1972,32 2848,91 4109,00 5588,25 7286,63 9204,17 11340,85
54 544,38 1197,63 1959,76 2830,76 4082,83 5552,65 7240,22 9145,54 11268,62
55 540,89 1189,95 1947,20 2812,62 4056,66 5517,06 7193,81 9086,92 11196,38
56 537,40 1182,28 1934,63 2794,47 4030,49 5481,46 7147,40 9028,29 11124,15
57 533,91 1174,60 1922,07 2776,33 4004,32 5445,87 7100,99 8969,67 11051,91
58 530,42 1166,92 1909,51 2758,18 3978,14 5410,28 7054,58 8911,04 10979,68
59 526,93 1159,25 1896,95 2740,03 3951,97 5374,68 7008,16 8852,42 10907,44
60 523,44 1151,57 1884,38 2721,89 3925,80 5339,09 6961,75 8793,79 10835,21
61 519,95 1143,89 1871,82 2703,74 3899,63 5303,49 6915,34 8735,17 10762,97
62 516,46 1136,21 1859,26 2685,60 3873,46 5267,90 6868,93 8676,54 10690,74
63 512,97 1128,54 1846,70 2667,45 3847,28 5232,31 6822,52 8617,92 10618,50
64 509,48 1120,86 1834,13 2649,30 3821,11 5196,71 6776,11 8559,29 10546,27
65 505,99 1113,18 1821,57 2631,16 3794,94 5161,12 6729,69 8500,67 10474,03
66 502,50 1105,51 1809,01 2613,01 3768,77 5125,52 6683,28 8442,04 10401,80
67 499,01 1097,83 1796,45 2594,87 3742,60 5089,93 6636,87 8383,42 10329,56
68 495,52 1090,15 1783,88 2576,72 3716,42 5054,34 6590,46 8324,79 10257,33
69 492,03 1082,47 1771,32 2558,57 3690,25 5018,74 6544,05 8266,16 10185,10
70 488,54 1074,80 1758,76 2540,43 3664,08 4983,15 6497,64 8207,54 10112,86
71 485,05 1067,12 1746,20 2522,28 3637,91 4947,55 6451,22 8148,91 10040,63
72 481,56 1059,44 1733,63 2504,14 3611,74 4911,96 6404,81 8090,29 9968,39
73 478,08 1051,77 1721,07 2485,99 3585,56 4876,37 6358,40 8031,66 9896,16
74 474,59 1044,09 1708,51 2467,85 3559,39 4840,77 6311,99 7973,04 9823,92
75 471,10 1036,41 1695,95 2449,70 3533,22 4805,18 6265,58 7914,41 9751,69
76 467,61 1028,73 1683,38 2431,55 3507,05 4769,59 6219,17 7855,79 9679,45
77 464,12 1021,06 1670,82 2413,41 3480,88 4733,99 6172,75 7797,16 9607,22
78 460,63 1013,38 1658,26 2395,26 3454,70 4698,40 6126,34 7738,54 9534,98
79 457,14 1005,70 1645,70 2377,12 3428,53 4662,80 6079,93 7679,91 9462,75
80 453,65 998,03 1633,13 2358,97 3402,36 4627,21 6033,52 7621,29 9390,51
81 450,16 990,35 1620,57 2340,82 3376,19 4591,62 5987,11 7562,66 9318,28
82 446,67 982,67 1608,01 2322,68 3350,02 4556,02 5940,70 7504,04 9246,04
83 443,18 974,99 1595,45 2304,53 3323,84 4520,43 5894,28 7445,41 9173,81
84 439,69 967,32 1582,88 2286,39 3297,67 4484,83 5847,87 7386,79 9101,57
85 436,20 959,64 1570,32 2268,24 3271,50 4449,24 5801,46 7328,16 9029,34
86 432,71 951,96 1557,76 2250,09 3245,33 4413,65 5755,05 7269,53 8957,11
87 429,22 944,29 1545,19 2231,95 3219,16 4378,05 5708,64 7210,91 8884,87
88 425,73 936,61 1532,63 2213,80 3192,98 4342,46 5662,22 7152,28 8812,64
89 422,24 928,93 1520,07 2195,66 3166,81 4306,86 5615,81 7093,66 8740,40
90 418,75 921,25 1507,51 2177,51 3140,64 4271,27 5569,40 7035,03 8668,17

CONCORSO DI COLPA

L' art. 2054 del codice civile sancisce che :il conducente  di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno preodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume,fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tale articolo fu dichiarato illegittimo con sentenza della Corte limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro
tra veicoli  escludeche la presunzione di egual concorso dei conducenti  operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
Quindi sussiste una presunzione relativa di colpa che si ha quando uno dei soggetti non prova la responsabilità esclusiva dell' altro,
specificando che senza di essi  avvenimento non si sarebbe verificato.
In tale circostanza laddove non si sia raggiunta la prova liberatoria la responsabilità dei conducenti si presume eguale ciò significa che
l' importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali.
In applicazione al principio sancito dall' ex art 1227, se il fatto colposo ha concorso a cagionare il danno,il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l ' entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel momento in cui viene constatata che la colpa sia esclusivamente di uno solo dei due,l' altra parte non viene esonerata dalla
presunzione di corresponsabilità,in quanto deve dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione.

FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA senza assicurazione

Il Fondo garanzie è un istituto fondato per le vittime della strada, fu istituito attraverso la legge del 1969 num. 990. Coordinato dal Ministro delle Attività Produttive e dalla Consap.
Quale è il suo obiettivo?

Quello di provvedere al risarcimento dei danni causati da: _veicoli o natanti non assicurati per i danni cagionati alle persone, nonchè per i danni alle cose con una possibile franchigia per quest' ultimi di euro 500,00.
_veicoli o natanti non identificati per i soli danni alla persona.
_veicoli o natanti, con imprese poste a liquidazione coatta amministrative sia per i danni alle persone che alle cose.
_veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il fondo in un certo qual modo si sostituisce al soggetto responsabile del danno cagionato, l' attività esterna del fondo è realizzata da imprese le quali devono sottostare ai criteri del luogo in cui è avvenuto il sinistro, a tali imprese è affidato poi il compito di procedere alla liquidazione dei danni e al pagamento degli importi in favore delle persone che ne hanno diritto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n 5 dell' 8 gennaio 2007 è pubblicato il provvedimento del 28 dicembre 2006 dell' istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo relativo alla designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.

COME PRESENTARE UN RECLAMO AD UNA ASSICURAZIONE

Il reclamo può essere presentato nel momento in cui il cliente per un qualsiasi motivo,
non si ritiene più soddisfatto del legame sancito con la propria  compagnia assicurativa, la
 quale può svolgere il proprio lavoro in Italia, ma anche all' estero con sede però in Italia.

A chi deve rivolgersi l' utente?
In primo luogo all' ISVAP,che interverrà presso l' impresa stessa.

E' molto importante che l' utente segua attentamente la particolare procedura  introdotta
dall'istituto ISVAP.

Quale è la procedura  da seguire?
In primo luogo prima di rivolgersi all' ISVAP è necessario che il soggetto realizzi nei confronti
dell' impresa assicuratrice un reclamo,che può essere spedito in modo diverso:
fax,e mail,posta ecc..all' ufficio reclami dell' impresa.
L' impresa entro 45 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l' esposto è tenuta a gestire il reclamo,
se nel momento in cui  è stato inviato il reclamo l' impresa non fornisce gli opportuni chiarimenti
è necessario fare ricorso all' ISVAP.
Il quale ha un proprio numero al quale è possibile telefonare per qualsiasi informazione, il numero è
06- 42-13-300,è possibile chiamare durante gli orari di ufficio,in altri orari  è attivo un risponditore automatico.

Massimale Assicurazione RCA

Il massimale è il limite di copertura espressa in denaro oltre il quale la compagnia assicuratrice non è tenuta a risarcire.

Il massimale solitamente è espresso nelle clausule del contratto di assicurazione, per quanto riguarda le polizze e di norma è il contraente a stabilirlo; esso può variare, nel caso di una polizza Kasco, in percentuale al valore del mezzo assicurato.

Tutte le compagnie assicurative non possono offrire come massimale minimo di una polizza RC auto una cifra inferiore a 774.685,35 euro, perchè la legge lo impone, è possibile invece far aumentare il massimale, chiaramente il premio assicurativo aumenterà di conseguenza.

Durata Attestato di rischio

Sino a  qualche tempo fa l' attestato di rischio durava solo un anno e disdetta la propia poliza e trascorso tale periodo nel caso in cui avessimo voluto riassicurare il veicolo dovevamo ripartire dalla 14esima classe. A partire dal 2 aprile 2007 è entrata in vigore una legge che ne prolunga la durata a 5 anni.

Assicurazione furgoni autocarri e mezzi lavoro

Le assicurazioni per gli autocarri, i furgoni e gli altri mezzi di lavoro sono molto diverse dalle assicurazioni tradizionali.

Fondamentalmente le differenze rilevabili sono 2:

1: La polizza non ha un costo sulla base della cilindrata del mezzo bensì sulla base della sua portata

2: La copertura offerta prevede spesso un massimale nel numero di incidenti annui. Solitamente tale massimale è di due o tre incidenti annui e oltre tale massimale occorre corrispondere un premio extra alla compagnia assicurativa.
In caso di un incidente annuo molte polizze inoltre non prevedono alcun aumento del costo della medesima.

Da notare che sebbene tali polizze precedano un bonus malus questi non può essere ereditato da o per una polizza auto tradizionale.
Tali polizze prevedono inoltre formule accessorie come incendio, furto, danni al proprio furgone o al conducente e danni provocati a terzi durante operazioni di carico e scarico

Assicurazione kasko valore intero rischio relativo assoluto e mini

L' assicurazione casco è una forma di polizza con la quale l' assicurazione, in kasko di incidente, oltre a risarcire i danni causati a terzi veicoli, ci risarcisce per i danni del nostro veicolo.
Questa forma di polizza assicurativa al suo interno si divide in tre formule:

A valore intero: L' assicurazione ci risarcisce per intero i danni subiti dal nostro mezzo.

A rischio assoluto: L' assicurazione ci risarcisce ma con un massimale

A rischio relativo: Anche in questo caso è previsto un massimale ma in percentuale al valore del mezzo al momento del danno.

Mini Kasko: L' assicurazione ci risarcisce solo se il veicolo con cui abbiamo un urto viene identificato.

Calcolo premio rca assicurazione

Nel momento in cui andiamo a stipulare una polizza assicurativa ci porranno una serie di domande al fine di determinare l’ammontare del premio assicurativo. Questo tenderà a variare in base a dei parametri prefissati dall’assicurazione. Vediamo insieme quali sono le differenze specificandone la tendenza ad incrementare o di contro diminuire tale premio assicurativo.

Di norma si tengono in considerazione due parametri principali di valutazione (dati soggettivi e oggettivi) basati sulla eventualità di cagionare un sinistro, vediamo meglio.

I dati Soggettivi ovvero:

L’età del conducente che implica statisticamente per coloro che sono più giovani, un incremento del premio. Questo perchè la possibilità di causare un incidente è maggiore che in persone adulte.

La valutazione del sesso dell’ assicurato che implica un aumento per gli uomini che cagionano più incidenti e di contro una diminuzione di tale premio per le donne.

Altro fattore decisivo è l’anzianità di guida, in genere coloro che sono da poco patentati statisticamente provocano maggiori incidenti stradali.

Anche possedere prole incide o meno sul premio, questo perché sempre dai dati emersi statisticamente coloro che posseggono dei figli tendono ad essere più accorti nel recare sinistri.

Altro fattore è quante persone guidano il mezzo, più persone ci saranno alla conduzione maggiori possibilità di fare un sinistro esiste.

I dati Oggettivi sono rappresentati da:

la cilindrata del mezzo. È evidente che una Porsche 911 turbo rispetto ad una utilitaria recherà maggiori sinistri statisticamente.

Anche risiedere in una determinata località d’ Italia incide. I premi assicurativi tendono ad incrementare se il conducente vive a Napoli rispetto altrove.

Si terrà conto anche degli strumenti di sicurezza del mezzo (ABS, air bag) che statisticamente parlando riduce la possibilità di lesioni gravi al conducente.

I carburanti verranno presi anch’ essi in considerazione poiché un veicolo alimentato a diesel riesce di norma a fare più chilometri rispeto ad altri tipi di alimentazione dell’auto.

Il Bonus/Malus, ovvero la classe di rischio che in genere diminuisce o incrementa sulla base dei sinistri causati in un anno, è un altro indicatore che influenza il premio assicurativo.

In genere la fase successiva è la stesura del premio netto al quale si aggiungeranno gli oneri fiscali e una serie di contributi prefissati dalla compagnia assicurativa.

Cosa è il massimale assicurazione auto rca

Nella stipula del contratto RC auto potremmo non sapere a cosa si riferisse l’ aggettivo massimale esponendoci .inconsapevolmente a ritrovarci qualora facessimo un grave sinistro con un deceduto a vederci pignorare i beni per pagare il risarcimento del mal capitato. Ma perché questo succede? Innanzi tutto tale termine sta a significare il limite estremo risarcibile oltre il quale, ovviamene,  l’assicurazione non è obbligata  per legge a liquidare tali danni recati dall’assicurato ad un terzo. Oggi tale importo massimale corrisponde a circa 750mila euro. Anche se le direttive CE sollecitano i paesi membri di aumentare tali massimali portandoli a: 5.000.000 di euro per gli eventuali danni recati a persone indipendentemente dal numero delle vittime di tale sinistro.  1.000.000  di euro   per i danni cagionati alle cose. Può suscitare qualche perplessità tale massimale , domandandosi se tale aumento imposto dalla direttiva Europea può cagionare un netto aumento del premio assicurativo. Ciò che si riscontra dai dati emersi, confrontandoli con i valori della direttiva CE, incideranno per un 2% sul premio. Dunque una somma esigua , questo succede perché le polizze assicurative si stipulano in base alla probabilità che un evento esaminato si verifichi con più possibilità o meno. Anche se gli eventi che coinvolgono i massimali non sono frequenti, conviene pur sempre cercare di aumentare tale massimale per non incombere in spiacevoli situazioni legali.

Polizze rc auto storiche e Registro storico auto e moto epoca

Possedere una vettura d’epoca non significa solo la conservazione del  mezzo fisico,  ma riveste una valenza culturale e storico sociale non indifferente, poiché ogni vettura nasce in una determinata epoca conservando in se tutti gli avvenimenti evolutivi di una società.  Ma come assicurare tali vetture?

Innanzi tutto se vogliamo che la nostra auto storica sia riconosciuta come tale dobbiamo possedere la certificazione rilasciata dall’ Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.).

Dopodichè verrà  riconosciuto ad ogni proprietario delle agevolazioni fiscali e di circolazione del mezzo. A.S.I. ha stipulato una serie di convenzioni con delle assicurazioni che garantiranno una riduzione del premio assicurativo nei confronti di tutti i possessori certificati dall’Ente medesimo. Tale associazione si occupa anche dell’organizzazione di raduni  promuovendo il recupero dei veicoli storici.

Nello stipulare una polizza auto storica può essere richiesto di registrare l’autista del mezzo il quale sarà il solo a poter guidare tale vettura. Altri istituti assicurativi garantiscono la classe di rischio 1 per coloro che possiedono un auto storica e che non abbiano riportato sinistri.

Coloro che posseggono più  di una vettura storica può usufruire di altrettanti vantaggi economici predisposti da molte assicurazioni.

Tra le diverse agevolazioni fiscali vi è la possibilità di non pagare alcuna tassa di proprietà del veicolo ma solo una imposta di circolazione,  che come abbiamo riportato pocanzi  non è per nulla esosa.
 



I rispetivi registri per le auto e moto d' epoca si chiamano FMI e ASI.
Per essere iscritti a tali registri è sufficiente essere iscritti presso un qualsiasi club di mezzi d epoca. In totale in italia ci sono 234 club amanti dei motori d epoca.
Una volta iscritti e ottenuto il certificato di veicolo storico, il proprietario della moto o auto d’epoca potrà chiedere: l esenzione dalla tassa di possesso, la re immatricolazione al P.R.A e polizze assicurative agevolate riconosciute da alcune compagnie assicuratrici per gli iscritti

Liqudazione Danni assicurazione incidente

Nel caso di pagamento dei danni, il danneggiato riceverà un offerta da parte della sua Compagnia di Assicurazioni o da parte della Compagnia del danneggiante.


1. se il danneggiato accetta l offerta, la Compagnia deve corrispondere la somma indicata entro 15 giorni dall accettazione.

2. se il danneggiato non accetta può incamerare la somma offerta, dichiarando che verrà accettata in acconto.

3. se il danneggiato non risponda alla lettera di offerta entro 30 giorni dal ricevimento, la compagnia dovrà effettuare la liquidazione entro i successivi 15 giorni.

4. se l assicurazione non provvede a formulare alcuna offerta o alla liquidazione il danneggiato potrà ricorrere al Giudice di Pace per valori entro i 15.493,71 € o al Tribunale ordinario per valori superiori.

Assicurare la colf è un dovere

E" obbligatorio assicurare le colf presso l" Inps, per poter garantire loro la pensione, l’indennità di maternità, gli assegni familiari, le rendite da malattie professionali e infortunio.
Per mettersi in regola si dovrà denunciare l" assunzione sul modello LD 09, recandosi alla Sede Inps della propria zona oppure compilandola on line sul sito dell’Inps.
L"Istituto poi invierà al domicilio del datore di lavoro i bollettini di conto corrente da utilizzare per il versamento dei contributi. Le scadenze di pagamento sono trimestrali e sono fissate rispettivamente per ciascuno dei quattro trimestri solari al giorno 10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento si fa, invece, entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'Inps.
L'obbligo assicurativo sussiste anche se la colf e' già assicurata presso un altro datore di lavoro o per un'altra attività. I versamenti, poi, vanno fatti anche se la colf e' già pensionata o è di nazionalità estera.

Barche e motoscafi vanno assicurati?

L"assicurazione per responsabilità civile (Rc), per i danni prodotti alle persone, è obbligatoria per tutte le unità da diporto escluse quelle a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
L’assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati.
Il premio assicurativo si paga annualmente e la scadenza è indicata nella relativa polizza. Il contrassegno del certificato va esposto (in originale), in modo ben visibile.
Ricordiamo che la legge 172/2003 ha soppresso il limite dei 3 cavalli fiscali, entro i quali era escluso l"obbligo di assicurazione.
Non è prevista alcuna deroga circa " 'assicurazione del motore ausiliario e quindi oltre alla polizza del motore principale, bisogna essere muniti anche di quella riguardante il motore ausiliario, a meno che l"assicurazione del motore principale non preveda espressamente anche la copertura del motore ausiliario.