giovedì 23 settembre 2010

Formula per il calcolo della pensione Inps

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale applica una serie di calcoli al fine di determinare l’ammontare della nostra pensione. Oggi giorno l’attuale sistema pensionistico prevede il calcolo contributivo anche se ,come vedremo, in alcuni casi si applica il calcolo retributivo e misto.

Tale conteggio è diverso in base all’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre del 1995. Ma vediamo insieme come si applica il calcolo pensionistico contributivo:
a) Innanzi tutto l’applicabilità è riferita ai lavoratori privi di anzianità di contributi al 01/01/1996. Verranno considerati tutti i contributi versati nella vita del lavoratore. L’applicabilità del calcolo terrà in considerazione quattro canoni.:
Decifrare con massimo scrupolo ed esattezza l’ammontare della retribuzione annuale del lavoratore sia che esso sia un lavoratore autonomo, dipendente o parasubordinato;
Successivamente nel calcolo si terrà in considerazione il calcolo annuo dei contributi sulla base dell’ aliquota prevista per legge (33% per lavoratore dipendente, 20% lavoratore autonomo, 19,70 per lavoratore subordinato, quest ‘ultima può subire un innalzamento al 20% qualora il reddito superasse 39.297 euro annui).
b) Dopo di che procederemo al calcolo del montante che si ottiene semplicemente con l addizione dei contributi previdenziali di ogni anno lavorativo. Va tenuta in considerazione la rivalutazione in rapporto al tasso annuo di capitalizzazione (determinate dal variare medio di cinque anni del prodotto interno lordo).
c) Successivamente applicheremo al montante ottenuto il relativo coefficiente che tiene in considerazione l’ età di pensionamento, riportiamo qui di seguito i relativi coefficienti di applicabilità:


ETA’ 57 COEFFICENTE 4,720%
ETA’ 58 COEFFICENTE 4,860%
ETA’ 59 COEFFICENTE 5,006%
ETA’ 60 COEFFICENTE 5,163%
ETA’ 61 COEFFICENTE 5,334%
ETA’ 62 COEFFICENTE 5,514%
ETA’ 63 COEFFICENTE 5,706%
ETA’ 64 COEFFICENTE 5,911%
ETA’ 65 COEFFICENTE 6,136%

SISTEMA RETRIBUTIVO


Per quanto concerne il sistema retributivo innanzi tutto l applicabilità è riferita a coloro cha posseggono almeno 18 anni di contributi versati al 31/12/1995.
In questo caso si procederà a fare la media delle retribuzioni (se dipendente) ,dei redditi (se lavoratore autonomo) relativo agli ultimi anni lavorativi.
Per svolgere tale calcolo basato sul sistema retributivo si terrà conto di tre elementi essenziali:
a) Anzianità contributiva: rappresentata dalla totalità contributiva dimostrabile dal lavoratore (espressi anche nel suo conto contributivo). Non si terrà conto se tali contributi siano contributi obbligatori o meno, né se essi siano figurati oppure oggetto di riscatto contributivo.
b) Dopodichè determineremo la media della retribuzione (o reddito) riscossi negli ultimi anni lavorativi. Al quale verranno applicati gli indici istat predeterminati anno per anno.
c) Si applicherà l' aliquota che corrisponderà al 2% delle retribuzioni o redditi ricavati , tenendo in considerazione che quanto detto viene applicato a redditi non superiori a 39.297 euro annui anche se esso andrà a decrescere per fasce superiori di importo. Da ciò ne deduciamo che se dobbiamo calcolare una pensione con 35 anni di contributi la pensione che ricaveremo avrà un valore del 70% della relativa retribuzione, qualora invece dovessimo ricavare la pensione su 40 anni contributivi la pensione equivale all’ 80% della retribuzione (fa riferimento alla media delle ultime retribuzioni).
Questa tipologia di sistema retributivo tiene in considerazione due quote:
La prima rappresenta la base dell’anzianità contributiva (maturata al 31/12/1992). Espressa nella media aritmetica del ricavato (reddito o retribuzione) degli ultimi 5 ani (ultime 260 settimane pre-pensionamento).
La seconda quota terrà considerazione della anzianità contributiva maturata al 01/01/1993., ovvero alla data iniziale di pensionamento. Questa volta la media aritmetica va calcolata su retribuzioni o redditi
Sugli ultimi 10 anni se dipendente e sugli ultimi 15 anni se lavoratore autonomo.

Il sistema misto è applicabile solo a coloro che possiedono meno di 18 anni contributivi al 31/12/1995. Nella presente tipologia mista il calcolo per definire la pensione applicherà parzialmente il sistema retributivo sull’anzianità contributiva maturata al 31/12/1995, e sempre parzialmente col sistema contributivo per quanto concerne l’anzianità contributiva maturata al 01/01/1996.
Va considerato un ultimo fattore rappresentato, per coloro che possiedono una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni (dei quali ameno 5 successivi al 1995), dalla possibilità che la propria pensione si avvalga del solo calcolo contributivo.

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