La legge prevede una polizza assicurativa anche per le casalinghe come tutela contro gli infortuni domestici. La sottoscrizione della polizza prevede un versamento annuo pari a 12,91 euro che deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Il versamento può essere fatto con l'apposito bollettino postale direttamente ad uno degli sportelli di Poste Italiane o in banca oppure può essere effettuato direttamente on line attraverso il sito internet dell'Inail con una qualsiasi carta di credito. Sono esonerati dal pagamento del premio le casalinghe con reddito lordo annuo inferiore a 4.848,11 euro e il cui nucleo familiare ha un reddito annuo lordo inferiore a 9.926,22 euro.
La polizza assicurativa può essere sottoscritta da
uomini e donne indistintamente
persone comprese tra i 18 e i 65 anni
persone che effettuano lavori domestici e che non hanno altre polizze assicurative
studenti
cittadini stranieri
lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, stagionali, a tempo determinato, temporanei con la clausola che la polizza ha valore solo nel periodo in cui non svolgono attività lavorativa
La polizza assicurativa copre nei casi in cui gli infortuni abbiano come conseguenza
inabilità permanente al lavoro superiore al 27%
morte
L'inabilità o la morte devono essere la diretta conseguenza di un incidente domestico come ad esempio
gli infortuni in attività di cura dell'ambiente domestico
gli infortuni nell'attività di allevamento di animali domestici
gli infortuni nelle attività di cura di familiari o di persone ospiti
Questi incidenti devono ovviamente avvenire in un immobile adibito ad uso civile abitazione.
Nel caso di inabilità la polizza assicurativa per le casalinghe prevede una rendita vitalizia ossia un pagamento mensile costante per il resto della vita. La rendita vitalizia dipende ovviamente dal grado di inabilità raggiunto e viene calcolata in base alla retribuzione minima del settore industriale. In caso di morte ai familiari vengono erogati 12.608,14 euro. Il 50 % di questi soldi spetta la coniuge e il 20% a ciascun figlio. Ai figli rimasti dopo questa morte orfani di entrambi spetta una percentuale pari al 40%. Se non vi sono né coniugi né figli il 20% spetta ai genitori o ai fratelli del defunto.
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mercoledì 25 novembre 2009
Polizza casalinghe Tutela lavoro casalinga
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