INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Definizioni e classificazioni generali
art. 1 Definizioni.
art. 2 Classificazione per ramo
Capo II Vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa
art. 3 Finalità della vigilanza
art. 4 Ministro delle attività produttive
art. 5 Autorità di vigilanza
art. 6 Destinatari della vigilanza
art. 7 Reclami
art. 8 Disposizioni comunitarie
art. 9 Regolamenti e altri provvedimenti
art. 10 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità
TITOLO II - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 11 Attività assicurativa
art. 12 Operazioni vietate
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
art. 13 Autorizzazione
art. 14 Requisiti e procedura
art. 15 Estensione ad altri rami
art. 16 Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
art. 17 Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
art. 18 Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
art. 19 Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi.
art. 20 Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale.
art. 21 Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri.
art. 22 Attività in uno Stato terzo.
Capo III Imprese aventi la sede legale in uno Stato membro
art. 23 Attività in regime di stabilimento.
art. 24 Attività in regime di prestazione di servizi.
art. 25 Rappresentante per la gestione dei sinistri.
[3]
art. 26 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.
art. 27 Rispetto delle norme di interesse generale.
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
art. 28 Attività in regime di stabilimento.
art. 29 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi.
TITOLO III - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I Disposizioni generali
art. 30 Requisiti organizzativi dell'impresa.
art. 31 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita.
art. 32 Determinazione delle tariffe nei rami vita.
art. 33 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita.
art. 34 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e natanti.
art. 35 Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti.
Capo II Riserve tecniche dei rami vita e danni
art. 36 Riserve tecniche dei rami vita.
art. 37 Riserve tecniche dei rami danni.
art. 37 bis Riserve tecniche del lavoro indiretto
Capo III Attività a copertura delle riserve tecniche
art. 38 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività.
art. 39 Valutazione delle attività patrimoniali.
art. 40 Regole sulla congruenza.
art. 41 Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo
del risparmio.
art. 42 Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
art. 42 bis Attivi a copertura delle riserve tecniche nel lavoro indiretto.
art. 42 ter Attivi a copertura delle riserve tecniche nel lavoro indiretto per le imprese di
assicurazione in presenza di determinate condizioni.
art. 43 Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi.
Capo IV Margine di solvibilità
art. 44 Margine di solvibilità.
art. 44 bis Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività
riassicurative.
art. 45 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari.
art. 46 Quota di garanzia.
art. 47 Cessione dei rischi in riassicurazione.
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Capo V Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
art. 48 Requisiti organizzativi della sede secondaria.
art. 49 Riserve tecniche.
art. 50 Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia.
art. 51 Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
art. 52 Nozione.
art. 53 Attività esercitabili.
art. 54 Requisiti degli esponenti aziendali.
art. 55 Autorizzazione.
art. 56 Altre norme applicabili.
TITOLO V - ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 57 Attività di riassicurazione.
art. 57 bis Società veicolo.
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
art. 58 Autorizzazione.
art. 59 Requisiti e procedura.
art. 59 bis Estensione ad altri rami.
art. 59 ter Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro.
art. 59 quater Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro.
art. 59 quinquies Attività in uno Stato terzo.
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno
Stato
terzo
art. 60 Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato
membro.
art. 60 bis Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo.
art. 61 Attività in regime di prestazione di servizi.
TITOLO VI - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
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art. 62 Esercizio dell'attività di riassicurazione.
art. 63 Requisiti organizzativi.
art. 64 Riserve tecniche.
art. 65 Attivi a copertura delle riserve tecniche.
art. 65 bis Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche.
art. 66 Retrocessione dei rischi.
art. 66 bis Margine di solvibilità disponibile.
art. 66 ter Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari.
art. 66 quater Margine di solvibilità richiesto.
art. 66 quinquies Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami
vita e danni.
art. 66 sexies Ammontare della quota di garanzia.
art. 66 septies Riassicurazione finite.
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno
Stato terzo
art. 67 Attività in regime di stabilimento.
TITOLO VII - ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 68 Autorizzazioni.
art. 69 Obblighi di comunicazione.
art. 70 Comunicazione degli accordi di voto.
art. 71 Richiesta di informazioni.
art. 72 Nozione di controllo.
art. 73 Partecipazioni indirette.
art. 74 Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione.
art. 75 Protocolli di autonomia.
Capo II Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza
art. 76 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.
art. 77 Requisiti dei partecipanti.
art. 78 Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III Partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 79 Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
art. 80 Obblighi di comunicazione.
art. 81 Vigilanza prudenziale.
Capo IV Gruppo assicurativo
art. 82 Gruppo assicurativo.
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art. 83 Impresa capogruppo.
art. 84 Impresa di partecipazione capogruppo.
art. 85 Albo delle imprese capogruppo.
art. 86 Poteri di indagine.
art. 87 Disposizioni di carattere generale o particolare.
TITOLO VIII - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I Disposizioni generali sul bilancio
art. 88 Disposizioni applicabili.
art. 89 Disposizioni particolari.
art. 90 Schemi.
Capo II Bilancio di esercizio
art. 91 Principi di redazione.
art. 92 Esercizio sociale e termine per l'approvazione.
art. 93 Deposito e pubblicazione.
art. 94 Relazione sulla gestione.
Capo III Bilancio consolidato
art. 95 Imprese obbligate.
art. 96 Direzione unitaria.
art. 97 Esonero dall'obbligo di redazione.
art. 98 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza.
art. 99 Data di riferimento.
art. 100 Relazione sulla gestione.
Capo IV Libri e registri obbligatori
art. 101 Libri e registri obbligatori.
Capo V Revisione contabile
art. 102 Revisione contabile del bilancio.
art. 103 Attuario nominato dalla società di revisione.
art. 104 Accertamenti sulla gestione contabile.
art. 105 Revoca dell'incarico all'attuario revisore.
TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
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art. 106 Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
art. 107 Ambito di applicazione.
Capo II Accesso all'attività di intermediazione
art. 108 Accesso all'attività di intermediazione.
art. 109 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
art. 110 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche.
art. 111 Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli
intermediari.
art. 112 Requisiti per l'iscrizione delle società.
art. 113 Cancellazione.
art. 114 Reiscrizione.
art. 115 Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
art. 116 Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi.
Capo III Regole di comportamento
art. 117 Separazione patrimoniale.
art. 118 Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi.
art. 119 Doveri e responsabilità verso gli assicurati.
art. 120 Informazione precontrattuale e regole di comportamento.
art. 121 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza.
TITOLO X - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I Obbligo di assicurazione
art. 122 Veicoli a motore.
art. 123 Natanti.
art. 124 Gare e competizioni sportive.
art. 125 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri.
art. 126 Ufficio centrale italiano.
art. 127 Certificato di assicurazione e contrassegno.
art. 128 Massimali di garanzia.
art. 129 Soggetti esclusi dall'assicurazione.
Capo II Esercizio dell'assicurazione
art. 130 Imprese autorizzate.
art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto.
art. 132 Obbligo a contrarre.
art. 133 Formule tariffarie.
art. 134 Attestazione sullo stato del rischio.
art. 135 Banca dati sinistri.
art. 136 Funzioni del Ministero delle attività produttive.
Capo III Risarcimento del danno
[8]
art. 137 Danno patrimoniale.
art. 138 Danno biologico per lesioni di non lieve entità.
art. 139 Danno biologico per lesioni di lieve entità.
art. 140 Pluralità di danneggiati e supero del massimale.
art. 141 Risarcimento del terzo trasportato.
art. 142 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale.
art. 142 bis Informazioni sulla copertura assicurativa.
art. 142 ter Utenti della strada non motorizzati.
Capo IV Procedure liquidative
art. 143 Denuncia di sinistro.
art. 144 Azione diretta del danneggiato.
art. 145 Proponibilità dell'azione di risarcimento.
art. 146 Diritto di accesso agli atti.
art. 147 Stato di bisogno del danneggiato.
art. 148 Procedura di risarcimento.
art. 149 Procedura di risarcimento diretto.
art. 150 Disciplina del sistema di risarcimento diretto.
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero
art. 151 Procedura.
art. 152 Mandatario per la liquidazione dei sinistri.
art. 153 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica.
art. 154 Centro di informazione italiano.
art. 155 Accesso al Centro di informazione italiano.
Capo VI Disciplina dell'attività peritale
art. 156 Attività peritale.
art. 157 Ruolo dei periti assicurativi.
art. 158 Requisiti per l'iscrizione.
art. 159 Cancellazione dal ruolo.
art. 160 Reiscrizione.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I Coassicurazione comunitaria
art. 161 Coassicurazione comunitaria.
art. 162 Determinazione dell'oggetto della delega.
Capo II Assicurazione di tutela legale
art. 163 Requisiti particolari.
art. 164 Modalità per la gestione dei sinistri.
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TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 165 Raccordo con le disposizioni del codice civile.
art. 166 Criteri di redazione.
art. 167 Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate.
art. 168 Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione.
art. 169 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione.
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti
art. 170 Divieto di abbinamento.
art. 171 Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante.
art. 172 Diritto di recesso.
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
art. 173 Assicurazione di tutela legale.
art. 174 Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale.
art. 175 Assicurazione di assistenza.
Capo IV Assicurazione sulla vita
art. 176 Revocabilità della proposta.
art. 177 Diritto di recesso.
art. 178 Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori.
Capo V Capitalizzazione
art. 179 Nozione.
Capo VI Legge applicabile
art. 180 Contratti di assicurazione contro i danni.
art. 181 Contratti di assicurazioni sulla vita.
TITOLO XIII - TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I Disposizioni generali
art. 182 Pubblicità dei prodotti assicurativi.
[10]
art. 183 Regole di comportamento.
art. 184 Misure cautelari ed interdittive.
Capo II Obblighi di informazione
art. 185 Nota informativa.
art. 186 Interpello sulla nota informativa.
art. 187 Integrazione della nota informativa.
TITOLO XIV - VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I Disposizioni generali
art. 188 Poteri di intervento.
art. 189 Poteri di indagine.
art. 190 Obblighi di informativa.
art. 191 Norme regolamentari.
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione
art. 192 Imprese di assicurazione italiane.
art. 193 Imprese di assicurazione di altri Stati membri.
art. 194 Imprese di assicurazione di Stati terzi.
art. 195 Imprese di riassicurazione italiane.
art. 195 bis Imprese di riassicurazione di altri Stati membri.
art. 195 ter Imprese di riassicurazione di Stati terzi.
art. 196 Modificazioni statutarie.
art. 197 Vigilanza sull'attuazione del programma di attività.
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
art. 198 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane.
art. 199 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri.
art. 200 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi.
art. 201 Fusione e scissione di imprese di assicurazione.
art. 202 Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione.
Capo IV Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni
alla Commissione europea
art. 203 Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa.
art. 204 Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione o di
riassicurazione.
art. 205 Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri.
art. 206 Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare.
art. 207 Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare.
[11]
art. 208 Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi.
art. 209 Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie.
TITOLO XV - VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I Disposizioni generali
art. 210 Ambito di applicazione.
art. 211 Area della vigilanza supplementare.
Capo II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
art. 212 Procedure di controllo interno.
art. 213 Vigilanza informativa.
art. 214 Vigilanza ispettiva.
Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
art. 215 Operazioni infragruppo rilevanti.
art. 216 Comunicazione delle operazioni rilevanti.
Capo IV Verifica della solvibilità corretta
art. 217 Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione.
art. 218 Verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
art. 219 Calcolo della situazione di solvibilità corretta.
art. 220 Accordi per la concessione di esoneri.
TITOLO XVI - MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I Misure di salvaguardia
art .221 Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.
art. 222 Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia.
art. 223 Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.
art. 224 Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.
art. 225 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.
art. 226 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi.
art. 227 Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa.
art. 228 Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.
Capo II Misure di risanamento
art. 229 Commissario per il compimento di singoli atti.
art. 230 Commissario per la gestione provvisoria.
[12]
art. 231 Amministrazione straordinaria.
art. 232 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.
art. 233 Organi della procedura di amministrazione straordinaria.
art. 234 Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
art. 235 Adempimenti iniziali.
art. 236 Adempimenti finali.
art. 237 Adempimenti in materia di pubblicità.
art. 238 Esclusività delle procedure di risanamento.
art. 239 Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.
Capo III Decadenza e revoca dell'autorizzazione
art. 240 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
art. 241 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.
art. 242 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
art. 243 Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.
art. 244 Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
art. 245 Liquidazione coatta amministrativa.
art. 246 Organi della procedura.
art. 247 Adempimenti in materia di pubblicità.
art. 248 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.
art. 249 Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
art. 250 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
art. 251 Adempimenti iniziali.
art. 252 Accertamento del passivo.
art. 253 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.
art. 254 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.
art. 255 Appello.
art. 256 Insinuazioni tardive.
art. 257 Liquidazione dell'attivo.
art. 258 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di
riassicurazione.
art. 259 Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione.
art. 260 Ripartizione dell'attivo.
art. 261 Adempimenti finali.
art. 262 Concordato.
art. 263 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
art. 264 Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.
art. 265 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
Capo V Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
art. 266 Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell'impresa di assicurazione
adottate da altri Stati membri
[13]
art. 267 Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.
art. 268 Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.
art. 269 Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della
Repubblica.
art. 270 Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.
art. 271 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.
art. 272 Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.
art. 273 Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.
art. 274 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
art. 275 Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa.
art. 276 Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa.
art. 277 Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo.
art. 278 Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo.
art. 279 Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo.
art. 280 Disposizioni comuni agli organi delle procedure.
art. 281 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale.
art. 282 Gruppi e società non iscritte all'albo.
TITOLO XVII - SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
art. 283 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica.
art. 284 Sinistri verificatisi in altro Stato membro.
art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
art. 286 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata.
art. 287 Esercizio dell'azione di risarcimento.
art. 288 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
art. 289 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti.
art. 290 Prescrizione dell'azione.
art. 291 Pluralità di danneggiati e supero del massimale.
art. 292 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata.
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
art. 293 Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta.
art. 294 Esercizio dell'azione di risarcimento.
art. 295 Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell'Organismo di indennizzo italiano
[14]
art. 296 Organismo di indennizzo italiano.
art. 297 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano.
art. 298 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati.
art. 299 Rimborsi tra organismi di indennizzo.
art. 300 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati.
art. 301 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
art. 302 Ambito di intervento.
art. 303 Fondo di garanzia per le vittime della caccia.
art. 304 Diritto di regresso e di surroga.
TITOLO XVIII - SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I Abusivismo
art. 305 Attività abusivamente esercitata.
art. 306 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
art. 307 Collaborazione con la Guardia di finanza.
art. 308 Abuso di denominazione assicurativa.
Capo II Imprese di assicurazione e di riassicurazione
art. 309 Attività oltre i limiti consentiti.
art. 310 Condizioni di esercizio.
art. 311 Assetti proprietari.
art. 312 Vigilanza supplementare.
Capo III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
art. 313 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto.
art. 314 Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento.
art. 315 Procedure liquidative.
art. 316 Obblighi di comunicazione.
art. 317 Altre violazioni.
Capo IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
art. 318 Pubblicità di prodotti assicurativi.
art. 319 Regole di comportamento.
art. 320 Nota informativa.
Capo V Doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza
art. 321 Doveri degli organi di controllo.
[15]
art. 322 Doveri della società di revisione.
art. 323 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.
Capo VI Intermediari di assicurazione
art. 324 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari.
Capo VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
art. 325 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 326 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
art. 327 Pluralità di violazioni e misure correttive.
art. 328 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Capo VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
art. 329 Intermediari e periti assicurativi.
art. 330 Destinatari delle sanzioni disciplinari.
art. 331 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari.
TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I Disposizioni tributarie
art. 332 Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione.
art. 333 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali.
art. 334 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti.
Capo II Contributi di vigilanza
art. 335 Imprese di assicurazione e di riassicurazione.
art. 336 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
art. 337 Periti assicurativi.
Capo III Disposizioni transitorie
art. 338 Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate.
art. 339 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita.
art. 340 Margine di solvibilità disponibile nei rami vita.
art. 341 Imprese in liquidazione coatta.
art. 342 Partecipazioni già autorizzate.
art. 343 Intermediari già iscritti od operanti.
art. 344 Periti di assicurazione già iscritti.
[16]
Capo IV Disposizioni finali
art. 345 Istituzioni e enti esclusi.
art. 346 Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative.
art. 347 Potestà legislativa delle Regioni.
art. 348 Esercizio congiunto dei rami vita e danni.
art. 349 Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
art. 350 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi.
art. 351 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa.
art. 352 Coordinamento formale con altre norme di legge.
art. 353 Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private.
Capo V Abrogazioni
art. 354 Norme espressamente abrogate.
art. 355 Entrata in vigore.
[17]
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e
completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il
2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità
della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il
2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del
regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni
private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, e modificato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, dal Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56, dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in Legge 2 agosto 2008, n. 129, dal Decreto
Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dal Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.
[18]
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio
e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta
amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo
nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo
dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle
assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione
comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della
Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12
agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione della direttiva
84/641/CEE, della direttiva 87/343/CEE e della direttiva 87/344/CEE in materia di
assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli
articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva
88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera
prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
[19]
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo
nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a
motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante
regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa
delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e
dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica la direttiva
72/267/CEE e la direttiva 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva
92/49/CEE del 18 giugno 1992 del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita e che modifica la direttiva 73/239/CEE e la direttiva
88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle
norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE
in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati;
[20]
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE
relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE
in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva
2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva
88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva
2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle
imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste
dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva
2002/87/CE del 16 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle
imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto
della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1°
giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre
2005;
[21]
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2,
comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di
assicurazione;
d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di
assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione2 ;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di
libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento
situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi
il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio
che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività
che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
2 Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[22]
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e
sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio
nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad
assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente
contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi
aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di
assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in
seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed
operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il
compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle
persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato
adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 303;
q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo
2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente
un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali),
9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i
limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti
[23]
superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in
media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora
l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio
consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione
italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa
di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia
o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto
previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede
legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o
non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o
principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione,
imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno
una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente
sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario3 ;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da
un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da
un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione
finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario,
sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o
un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica4 ;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola
riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi
3 Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, in particolare articolo 4. Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 1
dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
4 Lettera sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[24]
ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da
un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da
un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva
98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura
riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o
del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive5 ;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non
aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività
riassicurativa6 ;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi
dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di
partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1,
punto 1), della direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della
direttiva 2002/87/CE7 ;
dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio
di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale
gli stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale
l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie
sull'assicurazione diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi
della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati
di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni
adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti
analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione
finanziaria;
5 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
6 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
7 Lettera inserita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[25]
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre
e che è azionata da propulsione meccanica;
mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e
previsto dall'articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo della società e
le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in conformità ai principi stabiliti nel
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, con riguardo alle diverse
fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che
consentono di influire sulla società;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di
assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in
Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese
italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se
l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i
contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la
sede legale in altro Stato8;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative
interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione
nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti
all'articolo 2;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od
operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio
dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale
perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito,
risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del
rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera
durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
8 Il periodo “I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano
facenti parte del portafoglio estero” è stato soppresso dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29
febbraio 2008, n. 56.
[26]
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le
parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto9 ;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese
di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali
rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di
rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società
veicolo10 ;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di
estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione
delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di
libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993,
n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo
Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione
europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il
contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di
cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb)
dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto
da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo
stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi
beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che
entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi
veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa
definitiva o targa temporanea11;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando
abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio
o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se
l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si
riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
9 Lettera inserita dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
10 Lettera inserita dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
11 Numero modificato dal comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[27]
4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene
spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna
da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione12 ;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia
privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo13 .
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente
allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di
assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione14 ;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente
allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui
sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate,
società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o
dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché
non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del
medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un
contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione
sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono
legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che
possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con
regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate
ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio
delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo
svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
12 Numero inserito dal comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
13 Numero inserito dal comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
14 Lettera modificata dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[28]
ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita,
conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad
esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere
azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
Art. 2
(Classificazione per ramo)
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente
collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che
siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di
invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in
caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai
rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata
autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio
demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni
alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad
infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via
complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di
premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche
complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni
forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
[29]
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli
terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali;
veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito
dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di
trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi
nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali
diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3,
4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il
furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di
autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli
aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità
risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del
vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai
numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese
commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite
commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite
pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così
denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni
marittime e trasporti»;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni
aeronautiche»;
[30]
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale,
appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un
altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi
nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di
altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi
compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18
quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà
durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando
riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale
utilizzazione.
6. L'ISVAP adotta, con regolamento15, le istruzioni applicative sulla classificazione dei
rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel
territorio comunitario.
Capo II
VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Art. 3
(Finalità della vigilanza)
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore assicurativo, avendo
riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del
sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4
(Ministro delle attività produttive)
15 Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009.
[31]
1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice
nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5
(Autorità di vigilanza)
1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio
dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva
previsti dalle disposizioni del presente codice.
2. L'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle
imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed
allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione16.
3. L'ISVAP effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di
protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo,
comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per
l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. L'ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorità degli altri Stati membri
al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attività assicurativa e
riassicurativa in conformità alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
5. L'ordinamento dell'ISVAP è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi di autonomia necessari ai fini
dell'esercizio imparziale delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Art. 6
(Destinatari della vigilanza)
1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della
Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi
forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per
l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o
riduzione dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di
assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi
applicabile;
16 Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.
[32]
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti di assicurazione e
di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7
(Reclami)
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la
rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo
all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente
codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento
adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento17.
Art. 8
(Disposizioni comunitarie)
1. Il Ministero delle attività produttive e l'ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia
con le disposizioni comunitarie, si conformano ai regolamenti e alle decisioni
dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le
materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9
(Regolamenti e altri provvedimenti)
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal
presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e
5.
3. L'ISVAP stabilisce, con regolamento18, i termini e le procedure per l'adozione degli
atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina, in particolare, i
procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni
17 Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
18 Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
[33]
nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli
atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le
funzioni istruttorie e quelle decisorie19. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla
partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP determina i casi di necessità ed urgenza o i
motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente
comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell'ISVAP
possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni
relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall'ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i
regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale
adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché
ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro
adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere
generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero
delle attività produttive, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso
dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di
quelli già emanati.
Art. 10
(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'ISVAP in ragione della sua
attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni
sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali
e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'ISVAP tutte le irregolarità
constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
19 Regolamento ISVAP n. 1 del 15 marzo 2006.
[34]
4. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e
ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle
attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e
ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i
rispettivi ordinamenti.
7. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità
competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, al fine di agevolare
l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono
essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che
le ha fornite.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti
obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti
degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni
avviene con le modalità di cui al comma 7.
TITOLO II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11
(Attività assicurativa)
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati
all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
[35]
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita
oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami
danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una
gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite
dall'ISVAP con regolamento20.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali
all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività
relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di
previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12
(Operazioni vietate)
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno
per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e
quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di
violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Capo II
IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 13
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da
pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure
nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di
cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le
attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia
limitata ad una parte soltanto di esse.
20 Regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008.
[36]
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati
membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati.
Art. 14
(Requisiti e procedura)
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di
mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni,
costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,
nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001
relativo allo statuto della società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore
al minimo determinato in via generale con regolamento21 adottato dall'ISVAP, in misura
compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei
singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da
una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale,
contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto
e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da
designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei
rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che
21 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare articolo 5.
[37]
nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato
all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di
autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita
sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento22, la procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
Art. 15
(Estensione ad altri rami)
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende
estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere
preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre
interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio
dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al
margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami
sia prescritta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve
altresì dimostrare di disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa,
dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda
estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata
autorizzata in via limitata.
4. L'ISVAP determina, con regolamento23, la procedura per l'estensione
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che
aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
22 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo I.
23 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo II.
[38]
Art. 16
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro,
ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante,
in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e
la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le
autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di
mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva
della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei
requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La
perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma
2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se
diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17
(Procedura per l'accesso in regime di stabilimento)
1. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui
all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2,
trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale
l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa
possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità richiesto.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità.
3. L'ISVAP informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del
comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
[39]
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver
ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel
quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni
dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall''ISVAP la comunicazione di cui
all'articolo 16. L'ISVAP trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione,
che sia ricevuta dalla stessa autorità di vigilanza e che pervenga entro il medesimo
termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede
secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, deve informarne l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello
Stato membro della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L'ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle
informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che
hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso,
provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'ISVAP
trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo
termine.
Art. 18
(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di
prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione
all'ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono
indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati
membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende
assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.
Art. 19
(Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi)
1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa
si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie
informazioni e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza delle
strutture amministrative o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche
tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'ISVAP adotta
[40]
provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato
al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'ISVAP l'avviso
dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata,
applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20
(Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale)
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati
membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la
copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono
obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione
sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario,
deve richiedere all'ISVAP le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici
pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati.
L'ISVAP effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 21
(Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri)
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato
membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'ISVAP comunica di
aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa
preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle
imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22
(Attività in uno Stato terzo)
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà
preventiva comunicazione all'ISVAP.
[41]
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria,
qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero
ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura
organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende
effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
CAPO III
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Art. 23
(Attività in regime di stabilimento)
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa
è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere
i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la
sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'ISVAP
indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da
motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la
comunicazione dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui
al comma 3.
[42]
5. L'impresa, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa
l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei
presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso,
informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
Art. 24
(Attività in regime di prestazione di servizi)
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione
di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale
in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte
dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere
rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione
del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una
dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente
al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa può iniziare l'attività dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la
comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro
d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o
di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona
indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.
Art. 25
(Rappresentante per la gestione dei sinistri)
1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà
di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi
risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento
da parte dei terzi aventi diritto.
[43]
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica24.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i
poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per
quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e
la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate
anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di
assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26
(Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia)
1. L'ISVAP pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione, l'elenco delle
imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
Art. 27
(Rispetto delle norme di interesse generale)
1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che
siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle
poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 28
(Attività in regime di stabilimento)
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel
territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata
dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
24 Comma modificato dal comma 2 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[44]
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione
delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà
di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami
danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita,
salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che
sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si
applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della
sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di
onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L'ISVAP determina, con regolamento25, gli altri requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di
attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un
ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito
a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una
somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno alla metà dell'importo minimo. Si applica
l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le
condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e
dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo
Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle
imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o
abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.
Art. 29
(Divieto di operare in regime di prestazione di servizi)
25 Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008, in particolare Titolo III.
[45]
1. È vietato all'impresa con sede legale in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della
Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione
di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi
appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede
legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono
l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma
di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma
2.
TITOLO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30
(Requisiti organizzativi dell'impresa)
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni
opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far sì che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e
che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi26.
3. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti
di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature
determinate dall'ISVAP con regolamento27.
Art. 31
(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita)
26 Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.
27 Regolamento ISVAP n. 12 del 9 gennaio 2008.
[46]
1. L'impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento in via
continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di
attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93,
comma 5.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento28 adottato dal Ministro delle attività produttive,
su proposta dell'ISVAP.
3. L'impresa deve garantire le condizioni affinché l'attuario incaricato sia messo in
grado di espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle
informazioni aziendali ritenute necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si
avvalgono della collaborazione dell'attuario incaricato al fine di consentire la corretta
rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai costi dell'impresa ed al loro
prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario
medesimo.
4. L'attuario deve dare immediata comunicazione all'impresa e all'ISVAP della perdita
dei requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza di cause di incompatibilità che
ne determinano la decadenza dall'incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle disposizioni di
attuazione, nonché alle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'Istituto,
l'incarico conferito all'attuario è revocato dall'impresa, direttamente o su richiesta
dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa, l'impresa
provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un nuovo attuario ed a comunicare
all'ISVAP le ragioni della sostituzione, fornendo all'ISVAP e al nuovo attuario, nei
medesimi termini, una relazione dettagliata che l'attuario uscente ha l'obbligo di
predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni formulate negli ultimi
ventiquattro mesi. Qualora, in casi eccezionali, l'attuario si trovi nell'impossibilità di
predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.
Art. 32
(Determinazione delle tariffe nei rami vita)
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1,
sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che
consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte
ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di
28 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28 aprile 2008.
[47]
costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere
presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non
possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano
dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 33,
nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con
regolamento29.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta all'attuario e
forma oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa. Il bilancio
dell'impresa che esercita i rami vita è trasmesso all'ISVAP insieme ad una relazione
tecnica nella quale l'attuario incaricato descrive analiticamente i procedimenti seguiti e
le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle
riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle
relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti seguiti, riferisce sui controlli
operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta
rilevazione del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve
tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai
relativi proventi, l'ISVAP può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti
assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia
data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando
il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è
nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate
per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Art. 33
(Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita)
1. L'ISVAP determina, con regolamento30, per tutti i contratti da stipulare che
prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non
può superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello
Stato.
29 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II.
30 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II, Capo III.
[48]
2. L'ISVAP può altresì determinare nel regolamento31 più tassi massimi di interesse,
diversificati secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché ciascuno di essi
non superi il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato
nella cui moneta è espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta preventivamente
l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.
3. L'impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si
attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, può stabilire nel
regolamento32, per specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di
interesse. Può inoltre stabilire limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita
vitalizia immediata senza facoltà di riscatto, per i quali gli impegni trovino copertura nei
corrispondenti cespiti dell'attivo.
5. Qualora L'ISVAP si avvalga della facoltà di cui al comma 4, l'impresa può scegliere il
tasso di interesse prudenziale da adottare, tenendo conto della moneta in cui è
espresso il contratto e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse
utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi a copertura, calcolato
tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono comunicati
dall'ISVAP alla commissione europea e, ove ne facciano richiesta, alle autorità di
vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 34
(Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilità civile veicoli e
natanti)
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la
verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui
all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'ISVAP.
2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive33,
su proposta dell'ISVAP.
3. L'attuario incaricato è preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie
statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della
31 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II, Capo III.
32 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in particolare Titolo II, Capo III.
33 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 99 del 28 aprile 2008.
[49]
coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato
verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il
calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attività
produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4,
5 e 6.
Art. 35
(Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti)
1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i
caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese
ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare
ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna
delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli
elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni
in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione
obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per
qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità
rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per
i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi
indicati nel comma 2.
Capo II
RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA E DANNI
Art. 36
(Riserve tecniche dei rami vita)
1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a
garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo
[50]
delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole
applicative individuate dall'ISVAP con regolamento34.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato,
che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di
effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha
l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo
che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena
sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della
relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non è in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta
comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita
riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie
per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri
da pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da
attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili
tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non
siano già stati considerati nelle riserve matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste
nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei
rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base
agli importi lordi delle riserve tecniche.
7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche,
diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati
dell'esperienza diretta.
Art. 37
(Riserve tecniche dei rami danni)
1. L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del
portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per
quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di
34 Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008.
[51]
assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel
rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con
regolamento35.
2. Nei confronti dell'impresa che esercita l'attività nei rami relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla
sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione
di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività,
gli interventi necessari. A tale fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare
prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di
controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli
impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle
riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione
tecnica. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non
condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP.
3. L'impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di ogni esercizio la riserva
premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla
chiusura dell'esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve
per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia la riserva per
rischi in corso. L'impresa che esercita le assicurazioni delle cauzioni, della grandine e
delle altre calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per
tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di
premi.
5. La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una
prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far
fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e
non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è
valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili,
sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche
specifiche dell'impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura
dell'esercizio, è valutata tenendo conto della natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei
relativi metodi di valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme accantonate,
conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare le fluttuazioni del
tasso dei sinistri negli anni futuri o di coprire rischi particolari. L'impresa autorizzata ad
esercitare l'attività assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di
35 Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008.
[52]
perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del
ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
assicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una
riserva di perequazione per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo
l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione della
riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti
dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata poliennale o che,
pur avendo durata annuale, prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa
costituisce una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio
dovuto al crescere dell'età degli assicurati, qualora i premi siano determinati, per
l'intera durata della garanzia, con riferimento all'età degli assicurati al momento della
stipulazione del contratto. Per tali contratti l'impresa può esercitare il diritto di recesso,
a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto. Per i
contratti di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce
una apposita riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto
dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire
agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai
ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati.
10. L'impresa autorizzata all'esercizio congiunto dell'attività, nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e
sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base
agli importi lordi delle riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di
riassicurazione è calcolata in base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente alla
scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
Art. 37-bis
(Riserve tecniche del lavoro indiretto)
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione
costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma 1, e 65, comma
3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun
esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in
[53]
bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto è effettuata, in linea di principio, sulla
base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese valutano la congruità
delle riserve del lavoro indiretto affinché risultino sufficienti in relazione agli impegni
assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle
esperienze passate36.
Capo III
ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
Art. 38
(Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attività)
1. Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonché le riserve
di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprietà
dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle
obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la
liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione
degli attivi medesimi37.
2. L'impresa può coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi,
compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento adottato
dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalità, i
limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste
dall'ordinamento comunitario38 .
3. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le
regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in
tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata
richiesta dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare, in via temporanea, l'investimento in
categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli
investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di
cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
36 Articolo inserito dall’articolo 2, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
37 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
38 Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[54]
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa può localizzare gli attivi
posti a copertura delle riserve tecniche in uno o più Stati membri. Su richiesta
dell'impresa, l'ISVAP può autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato
terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti
verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche è libera, salvo quanto
disposto dall'articolo 47.
Art. 39
(Valutazione delle attività patrimoniali)
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti
contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche è effettuata in
modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione
delle attività patrimoniali.
Art. 40
(Regole sulla congruenza)
1. Quando la garanzia assicurativa è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa si considera esigibile in tale valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in una determinata valuta,
l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese
di ubicazione del rischio. Nelle assicurazioni dei rami danni l'impresa può altresì
eseguire la prestazione nella stessa valuta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla
stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione debba
essere corrisposta in tale valuta.
3. L'impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel rispetto del principio
della congruenza. L'ISVAP individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando
altresì le tipologie, le modalità e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di
strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.
Art. 41
(Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio)
[55]
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore
delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di
attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve
tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione
possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da
quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti
nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un
indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1,
le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure,
qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che
corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote massime di
cui al comma 2 del medesimo articolo non sono applicabili agli attivi detenuti per far
fronte ad obbligazioni che sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1
e 2. Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano alle obbligazioni
derivanti dai contratti di cui al presente articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e 2 comprendano una
garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle
corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.
5. L'ISVAP stabilisce, con regolamento39, disposizioni più dettagliate per
l'individuazione delle categorie di attivi, che possono essere destinati a copertura delle
riserve tecniche, e dei relativi limiti.
Art. 42
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)
1. L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve
tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti
deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa
con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente
comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro.
39 Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009.
[56]
3. L'impresa comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro.
L'ISVAP determina, con regolamento40, le disposizioni per la formazione e la tenuta del
registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i
termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 42-bis
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)
1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei
rami danni, nonché delle riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, si
applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le
categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, ammessi a copertura delle
riserve tecniche del lavoro indiretto, nonché le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e
le relative quote massime.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle
riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa
ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei
sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza,
liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
3. L'impresa è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo
tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in
particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri
catastrofali41.
Art. 42-ter
(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto per le imprese di
assicurazione in presenza di determinate condizioni)
1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma 3-bis, lettere a), b) e
c), agli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di
assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione si applica
l'articolo 65.
2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche relative
alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente
dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.
40 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.
41 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[57]
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 3,
e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 342.
Art. 43
(Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi)
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
2. L'ISVAP verifica che nel bilancio dell'impresa risultino iscritte attività sufficienti alla
copertura delle riserve di cui al comma 1.
Capo IV
MARGINE DI SOLVIBILITÀ
Art. 44
(Margine di solvibilità)
1. L'impresa dispone costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per la
complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero. L'ISVAP
disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del
margine di solvibilità richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni
del presente capo e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa
al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e
comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di
garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di
specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo, né classificate come riserve di
perequazione43;
c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi
da pagare;
d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
42 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 3, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
43 Lettera modificata dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[58]
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilità disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del
cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di
solvibilità richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti
subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata.
Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile i
prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, commi 1 e 2.
Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano
accordi vincolanti in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e
vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data
della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni
preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a
concorrenza del cinquanta per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto, limite da assumere per il totale di detti titoli,
strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati di cui alla lettera a) del
presente comma. Per essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di
solvibilità disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari,
comprese le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite
all'articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per
periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali
individuati nelle disposizioni di attuazione44, nonché a dedurre dal margine di solvibilità
richiesto, quali importi di riassicurazione, gli importi recuperabili dalle società veicolo45.
5. L'ISVAP, con regolamento46, individua inoltre gli attivi dei quali non si tiene conto,
nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di
solvibilità.
Art. 44-bis
(Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attività
riassicurative)
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita
congiuntamente l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in
riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli
44 Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio
2009, in attuazione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
45 Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
46 Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio
2009, in attuazione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
[59]
articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle
seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per
cento delle riserve tecniche totali47.
Art. 45
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari)
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
limitatamente alle somme effettivamente versate, purché sussistano accordi vincolanti
in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta dell'impresa, i prestiti abbiano
un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo
previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile,
fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide solo previa
autorizzazione dell'ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata minima non sia inferiore a
cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non è stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un
preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su iniziativa
dell'impresa emittente e previa autorizzazione dell'ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l'impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione
dell'ISVAP, al più tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che
indichi le modalità ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima, l'impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilità, tenuto anche conto delle prevedibili esigenze del
margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano non ricorre se
l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data
di scadenza, l'importo del prestito computato ai fini del margine di solvibilità disponibile,
provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con elementi idonei.
47 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[60]
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la possibilità di rimborso
anticipato, totale o parziale, dei prestiti a scadenza fissa ad iniziativa dell'impresa e
previa autorizzazione dell'ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali non è stabilita una
scadenza può essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa
autorizzazione dell'ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata all'ISVAP
almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea
documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i quali
l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al
margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del
margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere al rimborso anticipato. L'autorizzazione dell'ISVAP può essere rilasciata
anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non è stabilita una scadenza, l'esercizio del preavviso, da
comunicare immediatamente all'ISVAP, o la richiesta di rimborso anticipato
comportano la riduzione della percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal
cinquanta per cento al venticinque per cento del margine di solvibilità disponibile o, se
inferiore, del margine di solvibilità richiesto. In caso di esercizio del preavviso si
applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche con scadenza
determinata, purché non inferiore a dieci anni, comprese le azioni preferenziali
cumulative di cui all'articolo 44, comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel
margine di solvibilità disponibile, limitatamente alle somme effettivamente versate, se
soddisfano le seguenti condizioni:
a) è previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso può essere
modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
b) è esclusa nei documenti che ne regolano l'emissione la rimborsabilità su iniziativa
del portatore o senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'autorizzazione
dell'ISVAP può essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini
del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta motivata
all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso, accompagnata da
idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalità e dei mezzi con i
quali l'impresa intende mantenere le condizioni di solvibilità, l'assenza di pregiudizio al
margine di solvibilità disponibile anche tenuto conto delle prevedibili esigenze del
margine di solvibilità richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende
procedere al rimborso;
c) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la possibilità di differire il
pagamento degli interessi quando l'impresa non dispone del margine di solvibilità
[61]
richiesto. Gli interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di solvibilità
disponibile;
d) è stabilito nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti del prestatore nei
confronti dell'impresa sono interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati, ivi compresi gli assicurati;
e) è prevista nei documenti che ne regolano l'emissione la capacità del debito e degli
interessi, maturati e non corrisposti, di assorbire in via definitiva o temporanea le
perdite, in modo tale che sia consentito all'impresa di proseguire regolarmente l'attività.
Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione
del margine di solvibilità richiesto, senza che si sia contestualmente provveduto alla
sua ricostituzione nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo
adeguato l'esistenza e l'operatività della clausola di assorbimento delle perdite.
9. L'ISVAP individua, con regolamento48, le condizioni che garantiscono pienamente la
stabilità dell'impresa di assicurazione in presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità
disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni
preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di
un'impresa di assicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli
217 e 218.
Art. 46
(Quota di garanzia)
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a tre milioni di euro49.
3. La quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi restando i limiti
stabiliti per la misura del capitale sociale o del fondo di garanzia, non può in nessun
caso essere inferiore a due milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata
all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota di
garanzia non può in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro. Qualora
l'autorizzazione comprenda più rami di assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il
cui esercizio è richiesto l'importo più elevato50.
48 Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, in particolare Titolo III, Capo II.
49 Importo elevato a tre milioni e duecentomila euro dal Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007.
50 Importo elevato a due milioni e duecentomila euro dal Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007.
[62]
3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami danni che esercita
congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone, rispetto a tutte le attività esercitate,
della quota di garanzia conformemente all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per
cento delle riserve tecniche totali51.
4. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di
cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento
previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con regolamento
adottato dall'ISVAP52, in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo,
pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.
Art. 47
(Cessione dei rischi in riassicurazione)
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del
calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese
aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni
attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
CAPO V
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 48
(Requisiti organizzativi della sede secondaria)
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha
sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi
2 e 3.
51 Comma inserito dal comma 3 dell’articolo 4, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
52 Provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007.
[63]
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e
35.
Art. 49
(Riserve tecniche)
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della
sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle
imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP può tuttavia richiedere che gli
attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per
la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami
infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel
territorio della Repubblica.
Art. 50
(Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia)
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito
secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo
all'attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento53
adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota
non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai
quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza
dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per
l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare
anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata
dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.
53 Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, in particolare Titolo V.
[64]
Art. 51
(Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri)
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel
territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in
uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può
chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine
di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie
stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di
tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una
sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va
presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver
ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede
secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga
demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi
secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di
accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5,
nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per
l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo
di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui
l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di
tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad
esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri
interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di
solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi
secondarie stabilite negli Stati membri.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
[65]
Art. 52
(Nozione)
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice
civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente
al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per
l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente
stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da
azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere
nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni,
e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve
prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere
contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai
soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a
decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle
disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo
13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale
gli importi sono stati superati.
Art. 53
(Attività esercitabili)
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II
di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami
vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo
12.
Art. 54
(Requisiti degli esponenti aziendali)
[66]
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i
requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di
professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività
esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55
(Autorizzazione)
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò
preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue
assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue
assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si
applica l'articolo 14, comma 3.
Art. 56
(Altre norme applicabili)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa
dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione
all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività
esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle
disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346,
sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543,
2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies,
secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.
TITOLO V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
[67]
Art. 57
(Attività di riassicurazione)
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di
assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di
riassicurazione54.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della
riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni
la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore
finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE55.
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per
oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II56.
Art. 57-bis
(Società veicolo)
1. L'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo
aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva
autorizzazione dell'ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le
condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle società veicolo. In
particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una
partecipazione rilevante nella società veicolo;
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di
gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e
prudenziali;
54 Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
55 Periodo inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
56 Comma modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[68]
g) i requisiti di solvibilità delle società veicolo57.
Capo II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA
Art. 58
(Autorizzazione)
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende
esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'ISVAP, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami
danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati
membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto
della legislazione di tali Stati58.
Art. 59
(Requisiti e procedura)
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del
codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo
allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato
in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro
cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito
esclusivamente da conferimenti in denaro59;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da
una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale,
57 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 5, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
58 Comma modificato dal comma 1 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
59 Lettera modificata dal comma 2 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[69]
contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto
e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti
dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati
dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver
riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è
specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei
documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se
non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione
dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta
comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di
pubblicità dell'albo.
Art. 59-bis
(Estensione ad altri rami)
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita
o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3,
deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di disporre
interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di
essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di
solvibilità ed alla quota di garanzia.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
[70]
4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che
aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima60.
Art. 59-ter
(Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro
Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione è
indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende operare;
d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all'autorità di
vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di
istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del
comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione di cui al
comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la rilevanza delle
informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno
giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente dello
Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario61.
Art. 59-quater
(Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in
regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà
comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un
programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di
svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che
intende esercitare62.
60 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
61 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
62 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[71]
Art. 59-quinquies
(Attività in uno Stato terzo)
1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno
Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria,
qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero
ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura
organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di
servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater63.
Capo III
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN
UNO STATO TERZO
Art. 60
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato
membro)
1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è
subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorità di vigilanza di tale
Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento
comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato
comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere
i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il
rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la
sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i medesimi poteri.
63 Articolo inserito dal comma 3 dell’articolo 6, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[72]
3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di
origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'ISVAP, secondo le
disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della
comunicazione di cui al comma 164.
Art. 60-bis
(Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo)
1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel
territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento, è
preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione
delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà
di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede
secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che
sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonché del potere di compiere le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata
dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle
di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione
iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive l'impresa in apposita
sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le imprese indicano negli
atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i procedimenti e le condizioni
di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego dell'autorizzazione. Si applica
l'articolo 59-bis65.
Art. 61
64 Articolo modificato dal comma 1 dell’articolo 7, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
65 Articolo inserito dal comma 2 dell’articolo 7, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[73]
(Attività in regime di prestazione di servizi)
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di
riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo.
1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 466 .
TITOLO VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA
Art. 62
(Esercizio dell'attività di riassicurazione)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla
copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività di
riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-
bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza
di sana e prudente gestione dell'impresa67.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione
rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III68.
Art. 63
(Requisiti organizzativi)
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa e
contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di
monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e
che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in
essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
66 Comma inserito dal comma 3 dell’articolo 7, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
67 Comma sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
68 Comma modificato dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[74]
Art. 64
(Riserve tecniche)
1. L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio,
al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme
delle sue attività.
2. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità agli articoli 36 e 37 ed
alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve
tecniche è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle
imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito
costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico
negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il
metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami danni, salvo che
nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di
calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel
tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione
della riserva di perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti
dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP69.
Art. 65
(Attivi a copertura delle riserve tecniche)
1. Le riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte
con attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e
della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di
sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti;
b) è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che
essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare
all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e
diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
69 Articolo sostituito dal comma 2 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[75]
c) assicura che gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una
riduzione dei rischi di investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio.
Gli strumenti derivati sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi
sottostanti che sono inclusi nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve
evitare una eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di
altre operazioni derivate;
e) è tenuta ad una adeguata diversificazione degli attivi in modo da evitare una
eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e
l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello
stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre
l'impresa ad una eccessiva concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società
controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli
investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di
cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione ai
principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per l'impiego di
crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo quali attivi a
copertura delle riserve tecniche70.
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono state osservate le
regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad essere destinati, in
tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche71.
Art. 65-bis
(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)
1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a
copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento
l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti,
almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono
riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di
riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al
70 Comma modificato dal comma 7 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
71 Articolo sostituito dal comma 3 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[76]
presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute
dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante
dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la
tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,
nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche72.
Art. 66
(Retrocessione dei rischi)
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della
costituzione del margine di solvibilità per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della
retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato
terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o
nel territorio di un altro Stato membro73.
2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla
solvibilità delle imprese retrocessionarie.
Art. 66-bis
(Margine di solvibilità disponibile)
1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità
sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed
all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del
margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento
comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia
di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa
al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e
comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione,
l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per
periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali
individuati nelle disposizioni di attuazione.
72 Articolo inserito dal comma 4 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
73 Comma modificato dal comma 5 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[77]
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito
della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilità,
nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di
attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 14274.
Art. 66-ter
(Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari)
1. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari
possono essere inclusi nel margine di solvibilità disponibile, alle condizioni previste
dall'articolo 45.
2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono pienamente la
stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli a durata
indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità
disponibile.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo le azioni
preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilità corretta di
un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa controllante di cui agli articoli
217 e 21875.
Art. 66-quater
(Margine di solvibilità richiesto)
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di
solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei
rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le
imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla
normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea
documentazione, l'ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto,
quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo76.
74 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
75 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
76 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[78]
Art. 66-quinquies
(Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami
vita e danni)
1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni
costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità
richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al
comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI77.
Art. 66-sexies
(Ammontare della quota di garanzia)
1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per
la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia è coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di
cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento
previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.
4. L'importo di cui al comma 2, è aumentato annualmente in base all'incremento
dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli
incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la
misura dell'incremento78.
Art. 66-septies
(Riassicurazione finite)
1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio
dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di
gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e
prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;
77 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
78 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
[79]
e) gli attivi a copertura delle riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni
effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei
previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza,
il rendimento e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto
e la quota di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle
operazioni di riassicurazione finite79.
Capo II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO80
Art. 67
(Attività in regime di stabilimento)
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla
copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto
dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-
quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente
gestione dell'impresa81.
TITOLO VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
CAPO I
PARTECIPAZIONE NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 68
(Autorizzazioni)
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni
rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione
di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto
conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del
capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto82.
79 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 8, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
80 Rubrica sostituita dal comma 1 dell’articolo 9, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
81 Articolo sostituito dal comma 2 dell’articolo 9, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
82 Comma parzialmente inapplicabile a seguito dell’emanazione della direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di
partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche e imprese di investimento. L’ISVAP
con Comunicazione n. 3 del 2 luglio 2009 ha precisato che il comma in questione non è più applicabile nella parte in cui
[80]
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando
comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le
autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via
diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione
o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto
riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla
protezione degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione si intende
concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le
informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il
rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle
informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque
concludersi entro centoventi giorni83.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati
terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di
autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio
dell'autorizzazione.
prevede che debba essere preventivamente autorizzata, a meno che non determini un’influenza notevole, l’acquisizione
di azioni o quote in un’impresa di assicurazione quando comporti, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una
partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell’impresa.
Nella medesima Comunicazione l’ISVAP ha altresì chiarito che, ai sensi degli articoli 1 e 15 della direttiva 92/49/CEE e
della direttiva 2002/83/CE e degli articoli 2 e 19 della direttiva 2005/68/CE, come modificati dalla direttiva 2007/44/CE,
sono tenuti a richiedere l’autorizzazione all’ISVAP i soggetti che intendono - da soli o di concerto - acquisire,
direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese di assicurazione che, tenuto conto di quelle già possedute,
danno luogo:
a) a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento ovvero al raggiungimento o superamento delle soglie
del 20 per cento, 30 per cento e 50 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto;
b) alla possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione;
c) al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
83 Comma parzialmente inapplicabile a seguito dell’emanazione della direttiva 2007/44/CE in materia di acquisto di
partecipazioni qualificate in imprese di assicurazione e di riassicurazione, banche e imprese di investimento nella parte
in cui stabilisce in 120 giorni il termine massimo di conclusione del procedimento di autorizzazione. L’ISVAP con
Comunicazione n. 3 del 2 luglio 2009 ha indicato la nuova disciplina e i nuovi termini del procedimento di autorizzazione
che le imprese di assicurazione dovranno seguire.
[81]
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle
partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri
eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione
sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e
all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro
delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di
attuazione.
Art. 69
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le
variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in
aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che
appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo,
può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di
accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto
delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle
quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Art. 70
(Comunicazione degli accordi di voto)
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto
l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in
una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla
stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in
essere.
[82]
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e
prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può
sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Art. 71
(Richiesta di informazioni)
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle
società e gli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese
medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di
partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti
controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti,
controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere
informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle
medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere informazioni ai
soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione
mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di
assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un
mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le
indagini che interessano le medesime società.
Art. 72
(Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi
dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice
civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per
effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
[83]
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle
materie di cui agli articoli 2364 e 2364- bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del
consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo,
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle
partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio
di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami
importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le
partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il
creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto
ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto
tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le
parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte
del potere di influenzare la gestione dell'impresa.
Art. 74
[84]
(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione)
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di
influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere
altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni
di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il
voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è
impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere
proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se
questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei
mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa
assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state
ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti
dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie
per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate.
Art. 75
(Protocolli di autonomia)
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni momento,
ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile
dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via
particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le
misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno
rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni
assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
[85]
CAPO II
REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA
Art. 76
(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso
le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di
professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto
sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità
indicate nel comma 2.
Art. 77
(Requisiti dei partecipanti)
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i
requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le
soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si
considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti
alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione
o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della
deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le
[86]
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei
requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78
(Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla
gestione)
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento
al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento
al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si
applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 79
(Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione)
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può
assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività
diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1,
ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa,
l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse
da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è
soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e
8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione
di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in
imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel
caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di
riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
[87]
Art. 80
(Obblighi di comunicazione)
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP
l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione
stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società
partecipata.
2. È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra
partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti
consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla
rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti
e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, stabilisce con regolamento84 presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il
diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Art. 81
(Vigilanza prudenziale)
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80,
può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto
riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla
dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP
ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del
controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione
possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario
con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230,
un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone
al Ministro delle attività produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione
straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
84 Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008.
[88]
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso,
l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo IV
GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 82
(Gruppo assicurativo)
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle
imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e
dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa
controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le
altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico
bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione
finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di
intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo
unico dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83
(Impresa capogruppo)
1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero
l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla,
direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non
è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede
legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e
prudente gestione del gruppo.
Art. 84
(Impresa di partecipazione capogruppo)
[89]
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la
società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le
disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I
e II del presente titolo.
Art. 85
(Albo delle imprese capogruppo)
1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua
composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo
assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la
rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e
all'aggiornamento dell'albo85.
Art. 86
(Poteri di indagine)
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente
capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso
la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica,
appartenenti al gruppo assicurativo.
85 Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, in particolare Titolo III.
[90]
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e
riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili
per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti
dall'articolo 71.
Art. 87
(Disposizioni di carattere generale o particolare)
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può
impartire alla capogruppo, con regolamento86 o con provvedimenti di carattere
particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del
rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati
meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla
definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione
di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per
quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a
garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al
fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo
assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne
la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio
netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di
attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei
confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la
necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
TITOLO VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
86 Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.
[91]
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO
Art. 88
(Disposizioni applicabili)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio
della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del
presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si
applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o
nei rami danni ovvero la riassicurazione87.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione
che esercitano solo l'attività nel ramo malattia esclusivamente o principalmente
secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89
(Disposizioni particolari)
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si
applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile
1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 17388, ed al decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento89, può
prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la
CONSOB per le società quotate.
Art. 90
(Schemi)
87 Comma modificato dall’articolo 10, Decreto legislativo 29 febbraio 2008, n. 56.
88 Si veda anche Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2, attuato con
Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009
89 Articolo 4, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
[92]
1. L'ISVAP, con regolamento90, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le
imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve
tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità .
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative,
prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, anche in materia di operazioni con
parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427,
primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1,
lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP
può altresì stabilire91 la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di
vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato92.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti
di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento93.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei
confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del
bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed
agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire
ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia
sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
Capo II
BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 91
(Principi di redazione)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che
emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di
qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato,
redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le
sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili
internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo
90 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e Regolamento ISVAP n. 19
del 14 marzo 2008, così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, in attuazione del Decreto
Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
91 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
92 Comma modificato dall’articolo 4, Decreto legislativo 3 novembre 2008, n. 173
93 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
[93]
comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Art. 92
(Esercizio sociale e termine per l'approvazione)
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno
quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche
all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese
tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove
previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione
sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà
prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto
di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
Art. 93
(Deposito e pubblicazione)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le
sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla
pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di
revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla
relazione dell'attuario nominato dalla medesima società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio,
un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla
chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in
allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di
cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
[94]
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della
situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato
per i rami vita.
Art. 94
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente
un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e
dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonchè una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione
risultano in ogni caso le informazioni che riguardano94:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami
esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di
copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai
rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi95;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote
dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle
alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate
e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme
riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari
dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione
dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato
finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa,
comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove
opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti
aggiuntivi su di essi96.
94 Alinea modificato dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
95 Lettera inserita dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
96 Comma inserito dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. Vedi, anche, l'articolo 5 dello stesso decreto.
[95]
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote
detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Capo III
BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 95
(Imprese obbligate)
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della
Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2,
che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai
principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede
legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di
riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate
imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127.
Art. 96
(Direzione unitaria)
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o
più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della
Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma
2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo
una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti
oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle
medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla
direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
[96]
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o
riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo
95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le
condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta
l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche
secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale
sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del
comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio
d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa
che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso,
della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in
mercati regolamentati.
Art. 97
(Esonero dall'obbligo di redazione)
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle
imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o
indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi
del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in
un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote
dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del
[97]
bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da
tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel
consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della
controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e
sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni
dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La
nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il
bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della
controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in
lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la
sede dell'impresa controllata.
Art. 98
(Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza)
1. L'ISVAP individua, con regolamento97, i soggetti non sottoposti agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad
esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
Art. 99
(Data di riferimento)
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del
bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso
quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma
2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese
assicurative controllate.
Art. 100
(Relazione sulla gestione)
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme
delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della
gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e
97 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, in particolare articolo 20.
[98]
agli investimenti, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le
imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano98:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante
possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o
per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del
portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se
significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;
d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di
copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese
incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei
flussi 99.
1-bis. L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di
risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche
delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi
contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e
chiarimenti aggiuntivi su di essi100.
1-ter. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere
presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle
questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel
consolidamento101.
Capo IV
LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI
Art. 101
(Libri e registri obbligatori)
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre
98 Alinea modificato dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
99 Lettera aggiunta dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
100 Comma inserito dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
101 Comma inserito dal Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32.
[99]
disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui
annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del
codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato
il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924,
secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a
copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui
annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la
procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento102, le disposizioni per la tenuta dei registri
assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità
per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo
2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento103, i libri e i registri per l'attività delle imprese di
riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro
conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo
comma, del codice civile.
102 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008.
103 Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, in particolare Titolo IV.
[100]
Capo V
REVISIONE LEGALE
Art. 102
(Revisione contabile del bilancio)
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia
iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che
sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai
sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla
relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche
dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di
corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile
di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione
finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e
157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei
mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla
società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
Art. 103
(Attuario nominato dalla società di revisione)
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto
nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla
relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima
società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non
più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca
[101]
l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca
dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico
ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che
presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami
vita o per 1'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate
dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro
quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non
sussiste alcuna causa di incompatibilità104.
Art. 104
(Accertamenti sulla gestione contabile)
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo accertamento
dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla
conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica la
società di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.
Art. 105
(Revoca dell'incarico all'attuario revisore)
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento
dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla
società di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili
ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la
sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo
103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte
dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito
l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione
provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo
104 Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in particolare articolo 25.
[102]
utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul
bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro
attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di
cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei
provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103,
comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei
confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
TITOLO IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106
(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa)
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o
proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in
caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio
dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel
territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza
o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione
assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione
europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione
registrati in Italia.
[103]
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione
e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra
attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza
all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla
vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o
deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il
danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità
civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva
del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque
anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte,
limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che
la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto
riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III,
informando e collaborando con le altre autorità interessate.
Capo II
ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Art. 108
(Accesso all'attività di intermediazione)
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel
registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata
da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305,
comma 2, e 308, comma 2.
[104]
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo
quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato
agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con
rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà
dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Art. 109
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento105, la formazione e l'aggiornamento del registro
unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per
conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità
di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo
principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del
testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi
di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e
gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per
l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni
del registro.
105 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Titolo I, Capo I.
[105]
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2,
lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento
dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino
all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena
di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto
dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo
comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti,
collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare
all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che
operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.
L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la
comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al
comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato,
un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti
necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento106, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle
imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare
l'accesso pubblico al registro.
Art. 110
(Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione
della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la
fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il
patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della
pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre
anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
106 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
[106]
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè
essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,
sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha
durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attività. L'ISVAP, con regolamento107, determina le modalità di svolgimento della
prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la
persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale
di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro
all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per
danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori
professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati
dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei
prezzi al consumo.
Art. 111
(Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli
intermediari)
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto
anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale i
medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire
una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività
complessivamente svolta.
107 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte II, Titolo I, Capo I, Sezione II,.
[107]
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto
anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e),
devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti
sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla
frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario
assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti
all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.
Art. 112
(Requisiti per l'iscrizione delle società)
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al
quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima
sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di
assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3,
per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al
comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà
dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a
norma di legge.
[108]
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un
capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento108 adottato
dall'ISVAP. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la
mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche
diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata .
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera e), è altresì necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette
all'attività di intermediazione. È in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi,
direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
Art. 113
(Cancellazione)
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro
in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e
3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli
articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto
dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai
produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente,
dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero
con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione
all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti
iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
108 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare articolo 14.
[109]
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o
dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in
corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 114
(Reiscrizione)
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di
radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno
cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o
da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro
soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di
vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di
quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento
del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda
al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli
interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova
iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già
conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi
dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115
(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione)
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire
il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di
riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o
riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato
attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112,
comma 3.
[110]
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del
Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle
attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della
CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione
del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento
sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP. Il
contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività
produttive109, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo
zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine
di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al
comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è
costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli
intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il
fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto
che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116
(Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle
sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o
con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in
regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP.
L'ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle
istanze di estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari
iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione
al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in
regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal
109 Per gli anni 2007 e 2008 il contributo è determinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio
2008.
[111]
trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva
dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina, con
regolamento110, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza
degli altri Stati membri relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui
all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di
intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio
italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni
di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a
novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento
dell'attività sul territorio italiano.
Capo III
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117
(Separazione patrimoniale)
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti
dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono
versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario
espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a
quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di
creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le
azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al
singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal
depositario nei confronti dell'intermediario.
3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo
109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
110 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte II, Titolo II.
[112]
fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati,
con un minimo di euro 15.000111.
Art. 118
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi
collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo
prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano
effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto
nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se
tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal
fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito
dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di
polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa
coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto
con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione
disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119
(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde
in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati
dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali
111 Comma inserito dal comma 1351 dell'articolo 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
[113]
danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere
distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo
iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta
dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2,
lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli
di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive
modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite
dall'ISVAP, con regolamento112, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al
contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le
proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili
sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del
contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più
imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali
imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di
assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere
rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di
richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui
al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia
un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche
essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della
diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti
all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento113:
112 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte III.
113 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte III.
[114]
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con
riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi
rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche
del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di
consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la
promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei
quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione
richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto
accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329114.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano
nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le
seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con
l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del
contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del
contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi
l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del
contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento115, determina le informazioni sull'intermediario e sulle
caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e
comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
114 Regolamento ISVAP n. 5 del 5 ottobre 2006, in particolare articolo 62.
115 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Parte III, Titolo II, Capo II.
[115]
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122
(Veicoli a motore)
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice
della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive116, su
proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione
e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai
trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del
proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283,
comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata
all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo
periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo
al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo
previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli
altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni
nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori
garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui
stazionano abitualmente.
Art. 123
(Natanti)
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono
essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se
116 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
[116]
non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista
dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di
riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla
persona. Il regolamento117, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta
dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le
acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a
venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre
cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di
trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza,
indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso
assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto
compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124
(Gare e competizioni sportive)
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative
prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore
non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai
partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125
(Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri)
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o
registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3,
muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero,
che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica,
deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di
assicurazione.
117 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
[117]
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con
regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive118, su proposta dell'ISVAP,
ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione
emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale
italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal
regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la
responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della
Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti
dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il
risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e
quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di
controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde
emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale
italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera
assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto
tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei
massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza
di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3,
lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla
liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto
nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti
dalla polizza di assicurazione.
118 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
[118]
5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di
risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero
indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta119.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di
proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di
Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per
l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei
veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive120.
Art. 126
(Ufficio centrale italiano)
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario
e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive,
che ne approva lo statuto con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti
attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione
frontiera disciplinata nel regolamento121 adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro
delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al
comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione
in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma
3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle
azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e
natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi
confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano
anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione
diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto
previsto dall'articolo 144.
119 Comma inserito dal comma 3 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
120 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
121 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
[119]
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio
centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo
comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò
stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il
giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma,
del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la
circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti
dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali
certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli
accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel
territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da
assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario
o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di
veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano
può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente
alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di
immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127
(Certificato di assicurazione e contrassegno)
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da
apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di
coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il
periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901,
secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione
consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo
e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per
cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce
l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
[120]
4. L'ISVAP, con regolamento122, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le
caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali
documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in
caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128
(Massimali di garanzia)
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme
non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro
5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000
per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi
minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al
comma 1 entro l'11 giugno 2012.
3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al
comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata
dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), previsto dal regolamento (CE) n.
2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo
armonizzati. L'aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.
4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento di cui al comma
3.
5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad
almeno la metà degli ammontari di cui al comma 1123.
Art. 129.
(Soggetti esclusi dall'assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di
assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
122 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
123 Articolo sostituito dal comma 4 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[121]
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al
comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai
benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle
cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91,
comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Capo II
ESERCIZIO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 130
(Imprese autorizzate)
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare
nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di
prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le
imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad
esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore,
designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della
liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di
prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri
di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la
funzione.
Art. 131
(Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto)
[122]
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere
all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione
del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le
condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso
ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che
permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel
regolamento di attuazione.
2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia
preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in
cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente124.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la
provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al
sottoscrittore del contratto125.
3. L'ISVAP determina, con regolamento126, gli obblighi a carico delle imprese e degli
intermediari.
Art. 132
(Obbligo a contrarre)
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di
polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica
della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del
contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai
fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di
cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica
al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal
codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate
124 Comma inserito dall'articolo 8, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
125 Comma inserito dall'articolo 8, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248.
126 Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008.
[123]
ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche
sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi
nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni
di attuazione.
Art. 133
(Formule tariffarie)
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore
che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di
assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano
ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio
applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia
che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a
formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata
tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe
nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle
informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di
attuazione.
Art. 134
(Attestazione sullo stato del rischio)
1. L'ISVAP, con regolamento127, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo
stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di
assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al
contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente
con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro
quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi
127 Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2007, modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8
febbraio 2008.
[124]
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore
secondo le modalità stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1128.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di
inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati
elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine
di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui
all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati
contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del
veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed
individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione. In
caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato
rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato
di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni129.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in
cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato130.
4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica
già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo
nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole
rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già
assicurato131.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non
possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale
del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un
diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la
responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di
liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei
conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più
sinistri132 .
128 Comma aggiunto dal comma 5 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
129 Comma modificato dal comma 1-bis dell'articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile
2007, n. 40.
130 Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.
131 Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.
132 Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.
[125]
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di
merito133.
Art. 135
(Banca dati sinistri)
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi
relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo le modalità stabilite con regolamento134 adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle
imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera
prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le condizioni e le
limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento135,
secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 136
(Funzioni del Ministero delle attività produttive)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività
produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie
relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive
un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di
osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione
operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto
conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano
denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la
133 Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.
134 Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.
135 Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009.
[126]
costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti
esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque
denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di
un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione
con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti
con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio
stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte
le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di
assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito
internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale136.
Capo III
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137
(Danno patrimoniale)
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro
dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo
delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi
tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato
tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione
rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il
reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel
comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
136 Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 5, Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007,
n. 40.
[127]
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può
essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138
(Danno biologico per lesioni di non lieve entità)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il
territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei
coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione
dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e
l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale
assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla
base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione
[128]
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
accertata dall'ISTAT.
Art. 139
(Danno biologico per lesioni di lieve entità)
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i
criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in
relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con
il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni
anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad
euro seicentosettantaquattro virgola settantotto ;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove
virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea
inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività
produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni
alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attività produttive137, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
137 Da ultimo, il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2009 ha elevato l’importo di cui alla lettera
a) del comma 1 a euro 728,16 e l’importo di cui alla lettera b) del comma 1 a euro 42,48.
[129]
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale
di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto
percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per
un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità
pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto
percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140
(Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento
dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate
nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla
concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando
l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la
normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota
spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della
somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa
di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate
sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura
civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del
massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al
risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141
(Risarcimento del terzo trasportato)
[130]
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo
trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto
previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale
maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il
veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di
risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti
dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al
momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del
responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei
confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
condizioni previste dall'articolo 150.
Art. 142
(Diritto di surroga dell'assicuratore sociale)
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore
dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di
assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al
danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza
degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta
a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad
alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione
è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà
procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma
idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che
l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del
danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in
[131]
favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal
danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del
danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione
surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla
persona non altrimenti risarciti.
Art. 142-bis
(Informazioni sulla copertura assicurativa)
1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154
le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il
sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa138.
Art. 142-ter
(Utenti della strada non motorizzati)
1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle
persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della
strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo,
hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile
dei conducenti139.
Capo IV
PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143
(Denuncia di sinistro)
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi
proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915
del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
138 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
139 Articolo inserito dal comma 6 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[132]
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il
sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso.
Art. 144
(Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno
nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha
tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione
è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il
responsabile.
Art. 145
(Proponibilità dell'azione di risarcimento)
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo
osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del
danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per
[133]
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato
le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146
(Diritto di accesso agli atti)
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in
materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il
diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione
e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti
relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È
invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente,
fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è
messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue
spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con
regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e
di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico
dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al
comma 1.
Art. 147
(Stato di bisogno del danneggiato)
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa
del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro
assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento
risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza
immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del
comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà
liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma
3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale
dinanzi al quale è pendente la causa.
[134]
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148
(Procedura di risarcimento)
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le
modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il
modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto
al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni
dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta
giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro140.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento
del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste
anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si
è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di
famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere
all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale
documentazione141.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al
comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma
2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al
domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma
140 Comma modificato dal comma 7 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
141 Comma modificato dal comma 7 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[135]
è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che
abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato
entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i
termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o
dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che
abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è
imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con
le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di
assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte
dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei
commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione
ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della
sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del
presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza
prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa
alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di
danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al
pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al
danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
Art. 149
(Procedura di risarcimento diretto)
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai
loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
[136]
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle
cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al
danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel
limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono
veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato
come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è
obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di
assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra
le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il
danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto
pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale
liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero
nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini
previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione
diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di
intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito
del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica142, su proposta del Ministro delle
attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
142 D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006.
[137]
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli
adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il
risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici
derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle
imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito
al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese
per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di
liquidazione e la stabilità delle imprese.
Capo V
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 151
(Procedura)
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al
risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato
membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che
sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme
di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai
residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a
persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione
hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati
dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti
causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in
uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al
risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di
residenza della persona avente diritto al risarcimento.
[138]
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati
terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del
responsabile.
Art. 152
(Mandatario per la liquidazione dei sinistri)
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di
tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei
sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è
designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione,
acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta
tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la
richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche
all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre
mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto
un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
Art. 153
(Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica)
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri
della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in
un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta
verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del
sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha
causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della
Repubblica.
[139]
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di
assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di
inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può
rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154
(Centro di informazione italiano)
1. È istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi
diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare
apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e
gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento
del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio
della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la
responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo
10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla
circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3,
diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri
designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso
alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica,
sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli
assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai
nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato
membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del
proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del
locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di
assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di
informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle
informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di
assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con
[140]
regolamento adottato dall'ISVAP143, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati
sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del
Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP è
autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi
dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento,
organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le
esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione
dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali,
nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate
per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o
di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati
membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Art. 155
(Accesso al Centro di informazione italiano)
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere
al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di
assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei
casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della
Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione
italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con
patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che
ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse
giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
143 Regolamento ISVAP n. 3 del 23 maggio 2006.
[141]
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati
del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale
italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di
informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei
veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli
altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano
devono essere disponibili in formato elettronico144 .
Capo VI
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ PERITALE
Art. 156
(Attività peritale)
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non
sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la
stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli
a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza.
Art. 157
144 Comma inserito dal comma 8 dell’articolo 1, Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198.
[142]
(Ruolo dei periti assicurativi)
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con
regolamento145, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di
cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al
ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art. 158
(Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione
della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il
patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale
sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione
della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore
a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè
essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale,
sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento,
concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi
precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha
durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea
triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito
assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di
145 Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.
[143]
riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto
lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario
lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità
professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio
dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento146, i titoli di ammissione e le modalità
di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e
gestione.
Art. 159
(Cancellazione dal ruolo)
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in
caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante
apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a
quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti
istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160
(Reiscrizione)
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione,
può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni
dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito
può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo
di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di
quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
146 Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, in particolare Titolo II, Capo II.
[144]
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa
viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158,
commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
COASSICURAZIONE COMUNITARIA
Art. 161
(Coassicurazione comunitaria)
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio
della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote
determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese
sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i
rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera r).
Art. 162
(Determinazione dell'oggetto della delega)
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i
coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto
per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e
quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del
premio da applicare al contratto.
Capo II
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
[145]
Art. 163
(Requisiti particolari)
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli
assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la
gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale
che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse
comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione
della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo
1917 del codice civile.
Art. 164
(Modalità per la gestione dei sinistri)
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la
gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui
deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi
in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di
assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto
della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato
dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale
non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o
amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati
dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al
comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida
la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le
[146]
assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della
relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati
da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta
alla vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione
all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione
medesima.
TITOLO XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 165
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di
assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del
codice civile.
Art. 166
(Criteri di redazione)
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto
in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri
a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare
evidenza.
Art. 167
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)
1. È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con
un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia
di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli
[147]
indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati
ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile,
il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli
articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il
domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di
assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria
all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono
agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del
provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile,
il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia
stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa
cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti
trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale
nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile,
le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di
portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Art. 169
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice
civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al
sessantesimo giorno successivo.
[148]
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto
dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della
liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano,
nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi
fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il
premio.
Capo II
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 170
(Divieto di abbinamento)
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o
finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente
prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia,
se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello
che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in
abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali
proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni
previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per
l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari,
possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo
172.
Art. 171
(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)
[149]
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile
dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di
proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di
assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo
334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di
un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa
di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di
assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo
certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante
secondo le modalità previste dal regolamento147 adottato, su proposta dell'ISVAP, dal
Ministro delle attività produttive.
Art. 172
(Diritto di recesso)
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole
evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il
contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo
telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata
la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore
del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del
codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo
telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata
nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più
favorevole al contraente.
Capo III
147 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008.
[150]
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Art. 173
(Assicurazione di tutela legale)
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione,
verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o
a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale,
soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi
contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta
dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre
assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad
essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta
sezione del contratto.
Art. 174
(Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale)
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in
funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di
un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un
procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con
l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia
abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti
possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da
tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere
esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1,
non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima
facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di
veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare
in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) nè l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di assicurazione
dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
[151]
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale
entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da
avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di
assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di
assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama
per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al
presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175
(Assicurazione di assistenza)
1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione,
verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di
immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso
si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere
fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Capo IV
ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 176
(Revocabilità della proposta)
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai
rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite
dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto
comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od
inferiore a sei mesi.
Art. 177
(Diritto di recesso)
[152]
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita
entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è
concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al
comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere
espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto
della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di
assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella
proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari
od inferiore a sei mesi.
Art. 178
(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di
assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa
l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Capo V
CAPITALIZZAZIONE
Art. 179
(Nozione)
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si
impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme
determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o
periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento
del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale
o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti
emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
[153]
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel
caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura
costante sia in misura variabile, purché quest'ultima modalità sia prevista
contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo
177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il
contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.
Capo VI
LEGGE APPLICABILE
Art. 180
(Contratti di assicurazione contro i danni)
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le
norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del
rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro
Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo
Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto;
quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati,
prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato
membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Art. 181
(Contratti di assicurazioni sulla vita)
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le
norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la
Repubblica italiana.
[154]
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un
altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è
diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro
dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
TITOLO XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 182
(Pubblicità dei prodotti assicurativi)
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata
avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al
contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si
riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente
effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale
pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in
materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza
ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma
2.
[155]
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di
chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183
(Regole di comportamento)
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e
degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia
ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli
assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire
i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure
idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i
contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto
alle specifiche esigenze dei singoli148 .
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei
contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte
dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte
della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e
condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei
contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari
caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184
(Misure cautelari ed interdittive)
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del
prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o
delle relative norme di attuazione.
148 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in particolare Titolo II, Capo I, e Regolamento ISVAP n. 24 del 19
maggio 2008.
[156]
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle
disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o
dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla
generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
Capo II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185
(Nota informativa)
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della
Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di
servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente
alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che
sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di
assicurazione, affinché il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato
giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa
in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni
sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte
dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia
e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge
applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di
reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP
determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla
piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare
riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al
contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di
durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con
particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle
attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186
[157]
(Interpello sulla nota informativa)
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa,
unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla
corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del
presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non può essere utilizzata,
a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta
giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al
contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio
negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si
intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può disporre la revoca, previa
notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento
ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le
eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa
non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota
informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa,
per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di
sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
(Integrazione della nota informativa)
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa
di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire
informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
TITOLO XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 188
(Poteri di intervento)
[158]
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle
leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società
di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato
per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo,
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire
all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per
rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando
non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti
esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato
assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di
intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti
assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia
dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 189
(Poteri di indagine)
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il
compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi,
agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonché ai soggetti che
svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di
[159]
riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo
operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei
soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
Art. 190
(Obblighi di informativa)
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite
con regolamento149.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della
società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario
revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la
trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e
4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano
costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme
che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo
organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che
possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un
giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento
richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti
che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di
assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo
72.
Art. 191
149 Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009.
[160]
(Norme regolamentari)
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e
patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e
sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione
e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute
nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle
imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle
differenti esigenze di protezione degli assicurati150;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto,
ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di
comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi151;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese
efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo
interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione152;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la
copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di
solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione153;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare,
nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle
imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi
all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni
in cui è investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di raccordo fra il
sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto
dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal
bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione154;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio
consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio
consolidato155;
150 Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, relativamente agli
intermediari di assicurazione e riassicurazione.
151 Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, relativamente agli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
152 Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 e Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008.
153 Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008 e Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, in materia di riserve
tecniche. Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, in materia di
margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, così come emendato dal Regolamento ISVAP
n. 28 del 17 febbraio 2009, in attuazione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28
gennaio 2009, n. 2.
154 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 e Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, in materia di bilancio di
esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo
2008 e Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, in materia di margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, così come emendato dal Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, in attuazione del Decreto
Legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
155 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
[161]
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi
compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta
delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di
assicurazione156;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso all'attività, per
il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti
proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione157.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il
raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all'articolo
3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione
nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e
trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei
commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio
della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati
dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei
principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di
Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura
di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta
delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 192
(Imprese di assicurazione italiane)
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza
dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta
nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione
di servizi.
156 Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 e Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.
157 Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008.
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2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare
riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività
svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al
possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul
personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della
sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure
idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di
assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano
compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data
comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato
membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinché le imprese di
assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi
in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a
tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.
Art. 193
(Imprese di assicurazione di altri Stati membri)
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono
soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per
l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi,
nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di
assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad
osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di
attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne
informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano
adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di
origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali,
ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di
assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
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origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso
una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni
amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei
riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata.
Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di
assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel
provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati
l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Art.194
(Imprese di assicurazione di Stati terzi)
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati
terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della
Repubblica.
Art.195
(Imprese di riassicurazione italiane158)
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della
Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata in Italia,
sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza
prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica patrimoniale
e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve
tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai
fini dell'integrale copertura delle stesse, nonché al possesso del margine di
solvibilità159.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192,
commi 3 e 4160.
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