giovedì 11 ottobre 2012

CONCORSO DI COLPA

L' art. 2054 del codice civile sancisce che :il conducente  di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno preodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume,fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Tale articolo fu dichiarato illegittimo con sentenza della Corte limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro
tra veicoli  escludeche la presunzione di egual concorso dei conducenti  operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
Quindi sussiste una presunzione relativa di colpa che si ha quando uno dei soggetti non prova la responsabilità esclusiva dell' altro,
specificando che senza di essi  avvenimento non si sarebbe verificato.
In tale circostanza laddove non si sia raggiunta la prova liberatoria la responsabilità dei conducenti si presume eguale ciò significa che
l' importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali.
In applicazione al principio sancito dall' ex art 1227, se il fatto colposo ha concorso a cagionare il danno,il risarcimento è
diminuito secondo la gravità della colpa e l ' entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel momento in cui viene constatata che la colpa sia esclusivamente di uno solo dei due,l' altra parte non viene esonerata dalla
presunzione di corresponsabilità,in quanto deve dimostrare di aver osservato tutte le norme sulla circolazione.

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