Le assicurazioni per la caccia sono molto importanti, secie nel caso in cui si vada a cacccia in gruppo. Tali assicurazioni coprono:
Responsabilità civile verso terzi
Infortuni
Furto
Morte del cane
Recentemente occorre sottolineare come i costi siano cambiati da regione a regione secondo quanto si sono mobilitate le assicurazioni dei cacciatori.
Di seguito i premi assicurativi medi:
Responsabilità Civile Terzi - Massimali
€ 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
€ 2.000.000,00 per persona;
€ 2.000.000,00 per cose o animali.
Per i danni verificatisi nei paesi africani ed asiatici del Mediterraneo:
€ 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
€ 1.000.000,00 per persona;
€ 1.000.000,00 per cose o animali.
Infortuni - Somme assicurate
€ 80.000,00 morte;
€ 80.000,00 Invalidità Permanente;
Furto - somma assicurata
€ 1.500,00 per Furto, Rapina e Scoppio del fucile con il sottolimite di € 750,00 per le ottiche di puntamento, binocoli, cannocchiali e telemetri.
Morte del cane - somma assicurata
€ 1.000,00 per morte del cane iscritto ENCI;
€ 500,00 per morte del cane non iscritto ENCI.
giovedì 8 gennaio 2009
Assicurazione caccia cacciatori e cane da caccia
Etichette: Caccia Armi
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Assicurazione sportivi palestre calcio... regole e norme DILETTANTI
Le persone che praticano in modo continuo attività sportive possono sottoscrivere un'apposita polizza che li tuteli contro il rischio di infortuni e contro il rischio di arrecare danni ad altre persone. Esistono quattro diverse tipologie di polizza per le attività sportive:
polizza per gli sportivi dilettanti
polizza per gli sportivi professionisti
polizza per gli sport in acqua
polizza per gli sporti in montagna
La polizza per gli sportivi dilettanti può essere sottoscritta da tutte quelle persone iscritte ad associazioni sportive non riconosciute dal CONI oppure riconosciute ma non ritenute professionistiche.La polizza per gli sportivi dilettanti deve includere anche come rischi l'invalidità permanente e la morte e per essere valida deve essere sottoscritta necessariamente con SPORTASS, un'ente pubblico appositamente costituito.
La polizza per gli sportivi professionisti può essere stipulata da tutte quelle persone che sono iscritte ad associazioni sportive riconosciute dal CONI come associazioni professionistiche
atleti
allenatori
preparatori atletici
direttori tecnico-sportivi
In una polizza assicurativa di questa tipologia devono essere presi in considerazione
la breve durata della carriera degli sportivi
le caratteristiche specifiche di ogni sportivo
le caratteristiche specifiche dello sport praticato e dei rischi che può portare
La polizza per gli sportivi professionisti deve coprire l'inabilità temporanea all'attività sportiva, la perdita di idoneità all'attività sportiva e la morte dell'atleta. Gli sportivi professionisti devono per legge assicurarsi presso l'Inail ma possono integrare questa assicurazione anche con altre tipologie di polizze.
La polizza per gli sport in acqua è rivolta in modo particolare a coloro che praticano immersioni e possono coprire soltanto il momento dell'immersione oppure l'intera giornata anche se l'assicurato si dedica quindi ad altre attività.
La polizza per gli sport in montagna è rivolta a coloro che praticano sci o snowboard e copre sia gli infortuni che i danni causati a terzi o ai beni di terzi.
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giovedì 1 gennaio 2009
Danno materiale, biologico, patrimoniale, punitivo
Quando si parla di danno nel settore assicurativo allora possiamo effettuare una rapida e sintetica distinzione in 4 tipologie:
Danno materiale: Il danno materiale in campo assicrativo è l' insieme dei danni subiti dalle cose coperte dalla polizza assicurativa come nel caso di furto e incendio.
Danno patrimoniale:Si parla di danno patrimoniale quando un evento colpisce il soggetto assicurato e ne danneggia in modo diretto il patrimonio economico
Danno biologico: Il danno biologico rappresenta l'insieme dei danni subiti dalla persona e non coperte dal danno pratrimoniale. Con danno biologico, quindi, si intende qualunque lesione dell'integrità della persona.
Danno punitivo: Il danno punitivo è una condanna di tipo giuridico. La condanna a un risarcimento per danni punitivi avviene se il soggetto condannato ha agito con malizia, mala fede o grave negligenza nei confronti del soggetto che chiede il risarcimento. Oggi tale danno è di continua attualità da quando è entrato in vigore il risarcimento diretto. Qualora infatti il risarcimento fatto dalla nostra compagna risulta non coerente alle nostre spese allora potremo citare in tribunale la nostra compagnia e ottenere oltre al dovuto il risarcimento delle spese legali.
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Diritto assicurato ad accedere agli atti e documentidi un risarcimento
DAl 2004 ogni assicurato ha il diritto di poter vedere tutti gli atti di ogni risarcimento a fronte di una polizza a lui intestata.
La legge impone quindi ad ogni compagnia di permetterci di prendere visione di tutte le fasi del nostro risarcimento dalla constatazione alla liquidazione.
L'unica condizione per ottenere l'accesso agli atti è la dimostrazione da parte dell'assicurato di avere la concreta necessità di conoscerli, quale la volontà di contestare il premio ricevuto.
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