Con la locuzione Danno da Fermo possiamo riferirci ad un ulteriore danno,il quale in sostanza
si realizza successivamente rispetto al danno prodotto alla struttura del veicolo.
Tale locuzione può identificarsi sotto due particolari fattispecie che sono danno emergente e lucro cessante
Il danno emergente è disciplinato dall' articolo 1223 del codice civile il quale sancisce che,
il risarcimento del danno per l' inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi la perdita subita
dal creditore come mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza diretta ed immediata,cioè
quando il non utilizzo del veicolo obbliga il proprietario al versamento di somme di denaro.
Il lucro cessante è disciplinato dall' articolo 2056 del codice civile il quale sancisce che il risarcimento
dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1123,1226 e 1227,
il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Il lucro cessante è in sostanza il mancato guadagno conseguenza diretta del fatto dannoso.
Distinguiamo 2 tipi di fermo:
a) il fermo effettivo
b) il fermo tecnico
Il primo è il lasso di tempo in cui il veicolo non poteva circolare in seguito all' avvenuto incidente.
Il secondo rappresenta il periodo di tempo necessario affinchè il veicolo possa essere riparata.
giovedì 11 ottobre 2012
COSA SI INTENDE PER DANNO DA FERMO
Etichette: Auto e Moto
alle 16:07
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
0 commenti:
Posta un commento